§ 74.1.20 - Legge 14 marzo 1985, n. 132.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.1 diritti e libertà fondamentali
Data:14/03/1985
Numero:132


Sommario
Articolo 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.
Articolo 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 27 della convenzione stessa.
Art. 1.      Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «discriminazione nei confronti della donna» concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o [...]
Art. 2.      Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad [...]
Art. 3.      Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il [...]
Art. 4.      1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto [...]
Art. 5.      Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:
Art. 6.      Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.
Art. 7.      Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese e, in particolare, assicurano loro, in condizioni [...]
Art. 8.      Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a [...]
Art. 9.      1. Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il [...]
Art. 10.      Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne [...]
Art. 11.      1. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego ed assicurare, sulla base della parità [...]
Art. 12.      1. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di [...]
Art. 13.      Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di [...]
Art. 14.      1. Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica delle loro [...]
Art. 15.      1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.
Art. 16.      1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in [...]
Art. 17.      1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (qui [...]
Art. 18.      1. Gli Stati Parte si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, [...]
Art. 19.      1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 20.      1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane, al massimo, ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'art. 18 della presente Convenzione.
Art. 21.      1. Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attraverso il comitato economico e sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare [...]
Art. 22.      Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro [...]
Art. 23.      Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le eventuali disposizioni più favorevoli a realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna già contenute:
Art. 24.      Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Art. 25.      1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Art. 26.      1. Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario Generale dell'Organizzazione [...]
Art. 27.      1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di [...]
Art. 28.      1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno fatte al momento della ratifica o dell'adesione.
Art. 29.      1. Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a [...]
Art. 30.      La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni [...]


§ 74.1.20 - Legge 14 marzo 1985, n. 132.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.

(G.U. 15 aprile 1985, n. 89, S.O.)

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.

 

          Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 27 della convenzione stessa.

 

 

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

 

Traduzione non ufficiale

 

PRIMA PARTE

 

     Art. 1.

     Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «discriminazione nei confronti della donna» concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una base di parità tra l'uomo e la donna.

 

     Art. 2.

     Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna e, a questo scopo, si impegnano a:

     a) iscrivere nella loro Costituzione nazionale, o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio;

     b) adottare tutte le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;

c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;

     d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;

     e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;

     f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;

     g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

 

     Art. 3.

     Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne e garantire loro, su una base di piena parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

 

     Art. 4.

     1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; le suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.

     2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità non è considerato un atto discriminatorio.

 

     Art. 5.

     Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:

     a) al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne;

     b) al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.

 

     Art. 6.

     Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.

 

SECONDA PARTE

 

     Art. 7.

     Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese e, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:

     a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;

     b) di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;

     c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

 

     Art. 8.

     Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.

     2. Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.

 

TERZA PARTE

 

     Art. 10.

     Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:

     a) le medesime condizioni di orientamento professionale, accesso agli studi e conseguimento dei titoli di studio negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia nell'insegnamento pre-scolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione professionale;

b) l'accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;

     c) l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli ed in ogni forma di insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità;

     d) le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;

     e) le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;

f) la riduzione del tasso d'abbandono femminile degli studi e l'organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;

     g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sports e all'educazione fisica;

     h) l'accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.

 

     Art. 11.

     1. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego ed assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:

     a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano;

     b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l'adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell'impiego;

     c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all'aggiornamento, compreso l'apprendistato, il perfezionamento professionale e la formazione permanente;

d) il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro;

     e) il diritto alla sicurezza sociale, alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;

     f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.

     2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:

a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;

     b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia del mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;

     c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido;

     d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.

     3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità.

 

          Art. 12.

     1. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.

     2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.

 

     Art. 13.

     Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:

     a) il diritto agli assegni familiari;

     b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;

     c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.

 

     Art. 14.

     1. Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell'economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.

     2. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefìci, in particolare garantendo loro il diritto:

     a) di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello;

b) di poter accedere ai servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;

     c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;

     d) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche;

     e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l'uguaglianza di opportunità nel campo economico sia per il lavoro salariato sia per il lavoro autonomo;

     f) di partecipare ad ogni attività comunitaria;

g) d'aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiarie ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;

     h) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il risanamento, la fornitura dell'acqua e dell'elettricità, i trasporti e le comunicazioni.

 

QUARTA PARTE

 

     Art. 15.

     1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.

     2. Gli Stati parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.

     3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.

4. Gli Stati parte riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa ai diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza ed il domicilio.

 

     Art. 16.

     1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:

     a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;

     b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;

     c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio ed all'atto del suo scioglimento;

     d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sarà la considerazione preminente;

e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;

     f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti, allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sarà la considerazione preminente;

     g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;

     h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.

2. I fidanzamenti e i matrimoni tra fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

 

QUINTA PARTE

 

     Art. 17.

     1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (qui di seguito detto il Comitato) composto, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione, eletti dagli Stati parte tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.

2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ciascuno Stato parte può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini.

     3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario Generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parte.

4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario Generale nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.

     5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione terminerà dopo due anni. Il presidente estrarrà a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.

     6. L'elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

     7. Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

8. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall'Assemblea considerata l'importanza delle funzioni del comitato.

     9. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per l'espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione.

 

     Art. 18.

     1. Gli Stati Parte si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:

     a) durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;

     b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.

     2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

 

     Art. 19.

     1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     2. Il Comitato elegge il proprio ufficio per un periodo di due anni.

 

     Art. 20.

     1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane, al massimo, ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'art. 18 della presente Convenzione.

     2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

 

     Art. 21.

     1. Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attraverso il comitato economico e sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati parte. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte.

     2. Il Segretario Generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.

 

     Art. 22.

     Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze. Il Comitato può invitare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sulla applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attività.

 

SESTA PARTE

 

     Art. 23.

     Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le eventuali disposizioni più favorevoli a realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna già contenute:

     a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure

     b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.

 

     Art. 24.

     Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

 

     Art. 25.

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

     2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

     3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     4. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

     Art. 26.

     1. Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.

 

     Art. 27.

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

     2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione, o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione dello Stato medesimo.

 

     Art. 28.

     1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno fatte al momento della ratifica o dell'adesione.

     2. Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

     3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parte della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

 

     Art. 29.

     1. Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conforme allo statuto della Corte.

     2. Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve.

3. Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, togliere tale riserva, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

     Art. 30.

     La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.