Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 72. Organizzazioni internazionali |
Capitolo: | 72.3 finanziamenti |
Data: | 18/06/2003 |
Numero: | 146 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al "Conto Prestiti" [...] |
Art. 2. 1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, [...] |
§ 72.3.78 - Legge 18 giugno 2003, n. 146.
Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della "Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)" del Fondo Monetario Internazionale
(G.U. 25 giugno 2003, n. 145)
1. La Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al "Conto Prestiti" della Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ad integrazione del prestito di cui al comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, da erogare a tassi di mercato, al "Conto Prestiti" della PRGF, amministrato dal FMI, secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Sul prestito di cui ai commi 1 e 2 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della