Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 72. Organizzazioni internazionali |
Capitolo: | 72.3 finanziamenti |
Data: | 25/01/1999 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 72.3.71 - D.L. 25 gennaio 1999, n. 7. [1]
Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti
(G.U. 26 gennaio 1999, n. 20)
Art. 1. Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo [2].
2. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.