§ 72.3.68 - Legge 13 maggio 1998, n. 153.
Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO-Korea peninsula [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.3 finanziamenti
Data:13/05/1998
Numero:153


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la concessione del contributo volontario all'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO) nella misura complessiva di 3.000 milioni di lire, da [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 72.3.68 - Legge 13 maggio 1998, n. 153.

Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO-Korea peninsula energy development organization).

(G.U. 21 maggio 1998, n. 116)

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la concessione del contributo volontario all'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO) nella misura complessiva di 3.000 milioni di lire, da erogare in tre quote annuali di 1.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

     2. Il contributo di cui al comma 1 viene autorizzato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in quanto applicabili.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per il 1998 e il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.