Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 72. Organizzazioni internazionali |
Capitolo: | 72.3 finanziamenti |
Data: | 09/05/1988 |
Numero: | 166 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento di dollari USA correnti 95.156.888 della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo [...] |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 23.000 milioni, di cui lire 5.750 milioni per il 1987, lire 11.500 milioni per il 1988 e lire 5.750 [...] |
§ 72.3.34 - Legge 9 maggio 1988, n. 166.
Partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.).
(G.U. 24 maggio 1988, n. 120)
1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento di dollari USA correnti 95.156.888 della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.), istituita dall'accordo ratificato e reso esecutivo con
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 23.000 milioni, di cui lire 5.750 milioni per il 1987, lire 11.500 milioni per il 1988 e lire 5.750 milioni per il 1989, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali" e per il 1988 e per il 1989 utilizzando il medesimo accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro per il 1988.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.