§ 72.3.34 - Legge 9 maggio 1988, n. 166.
Partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.3 finanziamenti
Data:09/05/1988
Numero:166


Sommario
Art. 1.      1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento di dollari USA correnti 95.156.888 della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 23.000 milioni, di cui lire 5.750 milioni per il 1987, lire 11.500 milioni per il 1988 e lire 5.750 [...]


§ 72.3.34 - Legge 9 maggio 1988, n. 166.

Partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.).

(G.U. 24 maggio 1988, n. 120)

 

     Art. 1.

     1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento di dollari USA correnti 95.156.888 della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.), istituita dall'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 23.000 milioni, di cui lire 5.750 milioni per il 1987, lire 11.500 milioni per il 1988 e lire 5.750 milioni per il 1989, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali" e per il 1988 e per il 1989 utilizzando il medesimo accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro per il 1988.

     2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.