Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 23/01/2006 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione |
Art. 2. Criteri per la attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità |
Art. 3. Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario |
Art. 4. Abrogazione |
Art. 5. Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione |
Art. 6. Decorrenza dell'efficacia |
Art. 7. Copertura finanziaria |
§ 71.3.213 - D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24.
Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
(G.U. 3 febbraio 2006, n. 28)
Art. 1. Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione
1. All'organico della magistratura ordinaria sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppressi i trenta posti di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione; oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituiti quindici posti di consigliere di cassazione;
b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione; sono contestualmente istituiti ventidue posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2. L'attribuzione dei posti di magistrato di cassazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente determinatesi per effetto dell'applicazione dell'articolo 5.
3. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al
«115. (Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione). - Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.».
4. La tabella B allegata alla
5. La pianta organica per la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 2 al presente decreto.
6. La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 3 al presente decreto.
Art. 2. Criteri per la attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità
1. Il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce, a parità di posizione in graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.
Art. 3. Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario
1. All'articolo 117 ed alla relativa rubrica, dell'ordinamento giudiziario di cui al
Art. 4. Abrogazione
1. L'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al
Art. 5. Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione
1. Nei posti soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, ai quali il Consiglio superiore della magistratura può conferire, effettuate le valutazioni di competenza, nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio, le funzioni di legittimità, se in possesso dei seguenti requisiti:
a) conseguimento, precedentemente alla predetta data, della qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione;
b) svolgimento, nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, delle funzioni di legittimità per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza.
2. I magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della
3. Il procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1 può essere iniziato con modalità d'urgenza dal Consiglio superiore della magistratura fin dal giorno stesso di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 6. Decorrenza dell'efficacia
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 7. Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa massima di 629.000 euro per l'anno 2005 e di 1.258.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 39, della
Allegato 1
(Art. 1, comma 3)
TABELLA B
PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
Funzione |
Organico |
|
Primo Presidente |
1 |
|
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche |
4 |
|
Presidenti di sezione della corte di cassazione ed equiparati |
111 |
|
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati |
679 |
|
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati |
8784 |
|
Uditori giudiziari |
330 |
|
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie |
200 |
|
Totale |
|
10.109 |
Allegato 2 [1]
(Articolo 1, comma 5)
PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Funzione |
Organico |
|
|
Primo Presidente della Corte di cassazione |
1 |
Presidente aggiunto della Corte di cassazione |
1 |
Presidente di sezione della Corte di cassazione |
54 |
Consigliere della Corte di cassazione |
303 |
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo |
67" |
Allegato 3
(Art. 1, comma 5)
PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Funzione |
Organico |
Procuratore generale presso la Corte di cassazione |
1 |
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione |
1 |
Avvocato generale presso la Corte di cassazione |
5 |
Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione |
65 |
[1] Allegato così sostituito dall'art. 74 del