Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 24/01/1986 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai [...] |
Art. 2. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal [...] |
Art. 3. 1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione annuo lordo diretto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile risultante [...] |
Art. 4. Nei casi di morte, a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione indiretto o di riversibilità è determinato con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per i [...] |
Art. 5. Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione calcolata a norma del precedente art. 3, è aumentata di un decimo e in nessun caso può essere inferiore al cinquanta per cento, ai due [...] |
Art. 6. 1. Nei casi di pensione di riversibilità di privilegio, il trattamento originario diretto è scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile riferita [...] |
Art. 7. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennità diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con [...] |
Art. 8. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di [...] |
Art. 9. Il contributo complessivo dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è [...] |
Art. 10. Il contributo in una sola volta, dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della [...] |
Art. 11. 1. I coadiutori possono ottenere il riscatto dei servizi non coperti da assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili a pensione, prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, qualora [...] |
Art. 12. Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, la determinazione della quota massima cedibile all'ufficiale giudiziario, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al [...] |
Art. 13. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni a tutto il 31 dicembre 1985 e in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si [...] |
§ 71.3.159 - Legge 24 gennaio 1986, n. 16.
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.
(G.U. 6 febbraio 1986, n. 30).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è costituita dal trattamento economico minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 della
2. Detta retribuzione viene arrotondata di diecimila in diecimila lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire cinquemila.
Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo dell'indennità integrativa speciale riferita alla stessa data.
1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione annuo lordo diretto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile risultante dall'articolo precedente, con l'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella A, allegata alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili a pensione.
2. Trova applicazione, nei riguardi delle cessazioni dal servizio di cui al comma precedente, il secondo comma dell'art. 26 della
3. L'importo annuo della pensione diretta, come sopra determinato, è comprensivo della tredicesima mensilità.
Nei casi di morte, a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione indiretto o di riversibilità è determinato con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per i dipendenti dello Stato.
Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione calcolata a norma del precedente art. 3, è aumentata di un decimo e in nessun caso può essere inferiore al cinquanta per cento, ai due terzi o al novanta per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda ovvero alla prima categoria della tabella A annessa alla
1. Nei casi di pensione di riversibilità di privilegio, il trattamento originario diretto è scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e nell'eventuale parte che lo eccede.
2. La prima parte è riversibile per intero e l'altra secondo le modalità previste dal precedente art. 4.
3. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.
Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennità diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con l'applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella B unita alla presente legge.
Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, è aumentato del 10 per cento, con effetto dal 1° luglio 1987. L'importo risultante è maggiorato dell'un per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta.
Il contributo complessivo dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è pari al ventotto per cento della retribuzione contributiva definita dall'art. 1 della presente legge. L'importo del contributo personale è stabilito in misura pari al 6,50 per cento della intera retribuzione annua contributiva, comprensiva della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale.
Il contributo in una sola volta, dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile di cui al precedente art. 2, riferita alla data della domanda, il coefficiente dell'unita tabella C relativo all'età dell'iscritto alla stessa data moltiplicato per il numero di anni ammessi a riscatto.
1. I coadiutori possono ottenere il riscatto dei servizi non coperti da assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili a pensione, prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari.
2. Il contributo è determinato ai sensi del precedente articolo.
Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, la determinazione della quota massima cedibile all'ufficiale giudiziario, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al coadiutore, si effettua con i criteri di cui all'art. 2, lettera a), della
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni a tutto il 31 dicembre 1985 e in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegati
Tabella A
|
Anni |
Coefficiente |
|
0 |
0,23865 |
|
1 |
0,24456 |
|
2 |
0,25093 |
|
3 |
0,25775 |
|
4 |
0,26502 |
|
5 |
0,27275 |
|
6 |
0,28093 |
|
7 |
0,28956 |
|
8 |
0,29865 |
|
9 |
0,30819 |
|
10 |
0,31819 |
|
11 |
0,32865 |
|
12 |
0,33955 |
|
13 |
0,35091 |
|
14 |
0,36273 |
|
15 |
0,37500 |
|
16 |
0,38800 |
|
17 |
0,40200 |
|
18 |
0,41700 |
|
19 |
0,43300 |
|
20 |
0,45000 |
|
21 |
0,46800 |
|
22 |
0,48700 |
|
23 |
0,50700 |
|
24 |
0,52800 |
|
25 |
0,55000 |
|
26 |
0,57627 |
|
27 |
0,60253 |
|
28 |
0,62880 |
|
29 |
0,65507 |
|
30 |
0,68133 |
|
31 |
0,70760 |
|
32 |
0,73387 |
|
33 |
0,76013 |
|
34 |
0,78640 |
|
35 |
0,81266 |
|
36 |
0,83893 |
|
37 |
0,86520 |
|
38 |
0,89146 |
|
39 |
0,91773 |
≥ |
40 |
0,94400 |
Tabella B
Anni |
Coefficiente |
0 |
- |
1 |
0,84496 |
2 |
0,17464 |
3 |
0,26904 |
4 |
0,36816 |
5 |
0,47200 |
6 |
0,58056 |
7 |
0,69384 |
8 |
0,81184 |
9 |
0,93456 |
10 |
1,06200 |
11 |
1,19416 |
12 |
1,33104 |
13 |
1,47264 |
14 |
1,61896 |
15 |
1,77000 |
16 |
1,92576 |
17 |
2,08624 |
18 |
2,25144 |
19 |
2,42136 |
20 |
2,59600 |
21 |
2,77536 |
22 |
2,95944 |
23 |
3,14824 |
24 |
3,34176 |
25 |
3,54000 |
Tabella C
|
Età |
Coefficiente |
≤ |
20 |
0,06047 |
|
21 |
0,06490 |
|
22 |
0,06932 |
|
23 |
0,07375 |
|
24 |
0,07817 |
|
25 |
0,08260 |
|
26 |
0,08702 |
|
27 |
0,09145 |
|
28 |
0,09587 |
|
29 |
0,10030 |
|
30 |
0,10472 |
|
31 |
0,10915 |
|
32 |
0,11357 |
|
33 |
0,11800 |
|
34 |
0,12242 |
|
35 |
0,12685 |
|
36 |
0,13127 |
|
37 |
0,13570 |
|
38 |
0,14012 |
|
39 |
0,14455 |
|
40 |
0,14897 |
|
41 |
0,15340 |
|
42 |
0,15782 |
|
43 |
0,16225 |
|
44 |
0,16667 |
|
45 |
0,17110 |
|
46 |
0,17552 |
|
47 |
0,17995 |
|
48 |
0,18437 |
|
49 |
0,18880 |
|
50 |
0,19322 |
|
51 |
0,19765 |
|
52 |
0,20207 |
|
53 |
0,20650 |
|
54 |
0,21092 |
|
55 |
0,21535 |
|
56 |
0,21977 |
|
57 |
0,22420 |
|
58 |
0,22862 |
|
59 |
0,23305 |
|
60 |
0,23747 |
|
61 |
0,24190 |
|
62 |
0,24632 |
|
63 |
0,25075 |
|
64 |
0,25517 |
≥ |
65 |
0,25960 |