Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 18/01/1982 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. unico. |
§ 71.3.13a – L. 18 gennaio 1982, n. 7.
Provvedimenti urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli uffici giudiziari.
(G.U. 25 gennaio 1982, n. 23)
Il secondo comma dell'art. 29 del
"Il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunità di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata.
E' fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale".