§ 71.3.13a – L. 18 gennaio 1982, n. 7.
Provvedimenti urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli uffici giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:18/01/1982
Numero:7


Sommario
Art. unico.  


§ 71.3.13a – L. 18 gennaio 1982, n. 7.

Provvedimenti urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli uffici giudiziari.

(G.U. 25 gennaio 1982, n. 23)

 

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1978, n. 271, è sostituito dai seguenti:

     "Il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunità di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata.

     E' fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale".