| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 71. Ordinamento giudiziario | 
| Capitolo: | 71.3 personale | 
| Data: | 08/11/1973 | 
| Numero: | 685 | 
| Sommario | 
| Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni: | 
§ 71.3.11C - Legge 8 novembre 1973, n. 685.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.
(G.U. 15 novembre 1973, n. 295)
     E' convertito in legge il 
All'art. 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso per esame o più concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato può partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome.
Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziari che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo".
Al terzo comma, le parole: "altri due membri", sono sostituite dalle seguenti: "altri tre membri".
Il sesto comma è sostituito dal seguente:
"La commissione può essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato".
     All'art. 3, primo comma, le parole: "L'art. 27 della 
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi, nell'ambito della rispettiva competenza".
All'art. 4 è soppresso l'ultimo comma.