| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 71. Ordinamento giudiziario | 
| Capitolo: | 71.3 personale | 
| Data: | 28/12/1970 | 
| Numero: | 1080 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dall'art. 16-ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, lo stipendio [...] | 
| Art. 2. E' fatto divieto di corrispondere al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, anche se fuori ruolo, indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la [...] | 
| Art. 3. La tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori [...] | 
| Art. 4. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli hanno effetto: sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita; [...] | 
| Art. 5. Con effetto dal 1° luglio 1970 sono soppresse: le indennità per spese di rappresentanza e per funzioni speciali di cui alle tabelle B e C e alla lettera B della tabella D annesse alla legge 24 [...] | 
| Art. 6. Con effetto dal 1° luglio 1970, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, al quale compete dalla stessa data uno stipendio di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla [...] | 
| Art. 7. La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'art. 19 della legge 28 ottobre [...] | 
| Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1970. | 
§ 71.3.116 - D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080.
Norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.
(G.U. 7 gennaio 1971, n. 4, S.O.).
     Ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dall'art. 16-ter della 
     E' fatto divieto di corrispondere al personale di cui alla 
L'importo delle indennità, dei proventi o dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente in conto entrate al Tesoro.
     La tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata al 
Gli aumenti periodici, già maturati nella funzione o qualifica di appartenenza, sono computati sulla base del nuovo stipendio.
Entro i limiti dei miglioramenti economici acquisiti in attuazione del primo comma, il personale predetto dovrà rimborsare ratealmente alle amministrazioni, enti, aziende e società interessati l'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi non più dovuti in base al disposto dell'art. 2, eventualmente già riscossi per prestazioni effettuate dopo il 1° luglio 1970.
Il numero e l'ammontare delle rate saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.
(Omissis) [1].
     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli hanno effetto: sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del 
Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere computati gli stipendi e gli altri emolumenti pensionabili spettanti al 30 giugno 1970.
     Con effetto dal 1° luglio 1970 sono soppresse: le indennità per spese di rappresentanza e per funzioni speciali di cui alle tabelle B e C e alla lettera B della tabella D annesse alla 
     Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21 del 
     Per il personale, di cui all'art. 10, primo comma, della 
     Con effetto dal 1° luglio 1970, al personale di cui alla 
     La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per gli anni 1970 e 1971, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1970.
Tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare nonché degli avvocati e procuratori dello Stato
Magistratura ordinaria
| 
						 Funzioni  | 
					
						 Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970  | 
				
| 
						 Corte di cassazione:  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Primo presidente  | 
					
						 15.810.000  | 
				
| 
						 Procuratore generale, Presidente aggiunto, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche  | 
					
						 14.010.000  | 
				
| 
						 Presidente di sezione ed equiparati  | 
					
						 12.540.000  | 
				
| 
						 Consiglieri ed equiparati  | 
					
						 10.200.000  | 
				
| 
						 Corte di appello:  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Consiglieri ed equiparati  | 
					
						 8.670.000  | 
				
| 
						 Tribunale:  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Giudici ed equiparati  | 
					
						 7.650.000  | 
				
| 
						 Aggiunti giudiziari  | 
					
						 5.100.000  | 
				
| 
						 Uditori giudiziari (dopo 6 mesi)  | 
					
						 3.570.000  | 
				
| 
						 Uditori giudiziari  | 
					
						 3.060.000  | 
				
Magistrati del consiglio di stato, della corte dei conti, della giustizia militare e avvocati e procuratori dello Stato
| 
						 Funzioni  | 
					
						 Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970  | 
				
| 
						 Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato  | 
					
						 14.010.000  | 
				
| 
						 Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato  | 
					
						 12.540.000  | 
				
| 
						 Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato  | 
					
						 10.200.000  | 
				
| 
						 Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina  | 
					
						 8.670.000  | 
				
| 
						 Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato  | 
					
						 7.650.000  | 
				
| 
						 Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina  | 
					
						 6.732.000  | 
				
| 
						 Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato  | 
					
						 6.120.000  | 
				
| 
						 Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato  | 
					
						 5.100.000  | 
				
| 
						 Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato  | 
					
						 3.570.000  | 
				
[1] Comma abrogato dall'art. 18 della 
[2] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1 della