| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 71. Ordinamento giudiziario | 
| Capitolo: | 71.3 personale | 
| Data: | 15/09/1964 | 
| Numero: | 764 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'ultimo comma dell'art. 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificato | 
§ 71.3.9d - Legge 15 settembre 1964, n. 764.
Modifica dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.
(G.U. 23 settembre 1964, n. 234).
     L'ultimo comma dell'art. 23 della 
"Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera a) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera b)".