§ 71.3.99 - D.P.R. 23 aprile 1963, n. 527.
Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei posti in aumento nel ruolo organico della Magistratura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:23/04/1963
Numero:527


Sommario
Art. 1.      Le tabelle A e B, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1957, n. 38, sono sostituite dalle tabelle A e B unite al presente decreto.
Art. 2.      Alla Sezione di Corte di appello di Reggio Calabria sono assegnati, in aggiunta all'organico stabilito per detto ufficio con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 297, e con [...]
Art. 3.      Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 71.3.99 - D.P.R. 23 aprile 1963, n. 527.

Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei posti in aumento nel ruolo organico della Magistratura.

(G.U. 26 aprile 1963, n. 111).

 

     Art. 1.

     Le tabelle A e B, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1957, n. 38, sono sostituite dalle tabelle A e B unite al presente decreto.

     Le tabelle C e D annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle C e D unite al presente decreto.

     La tabella G annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1962, n. 986, e la tabella I annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086 sono sostituite dalle tabelle E e F unite al presente decreto.

 

          Art. 2.

     Alla Sezione di Corte di appello di Reggio Calabria sono assegnati, in aggiunta all'organico stabilito per detto ufficio con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 297, e con la legge 17 novembre 1948, n. 1589, altri due posti di consigliere di Corte di appello ed un posto di sostituto procuratore generale di Corte di appello da trarsi dall'organico della Corte di appello e della Procura generale di Catanzaro.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

     Tabelle

     (Omissis).