Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 03/02/1949 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 le seguenti disposizioni: |
Art. 2. L'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, è applicabile fino al 31 dicembre 1949. |
Art. 3. E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'art. 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto [...] |
Art. 4. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1949 ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 71.3.40 - Legge 3 febbraio 1949, n. 26.
Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.
(G.U. 16 febbraio 1949, n. 38).
Sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 le seguenti disposizioni:
a) l'art. 1 del
b) l'art. 2 del
c) l'art. 1 della
d) l'art. 10 del
L'art. 10, primo comma, della
E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'art. 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1949 ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.