Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 01/02/1999 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente: "Durata dell'ufficio. Conferma. Ulteriore nomina.". |
Art. 2. 1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 71.2.145 - D.L. 1 febbraio 1999, n. 16 [1]
Disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonché proroga dell'esercizio delle funzioni medesime
(G.U. 1 febbraio 1999, n. 25)
1. La rubrica dell'articolo 7 della
2. All'articolo 7 della
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.".
b bis al comma 2 le parole: “Fermo restando il limite di età di cui al comma 1, “ sono soppresse. [3]
1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, recante disposizioni per la copertura di posti di giudice di pace, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, è prorogato fino alla copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 marzo 2000. [4]
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.
[4] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della