§ 71.2.108 - Legge 1 marzo 1990, n. 42.
Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:01/03/1990
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. Nel distretto della corte di appello di Caltanissetta sono istituiti
Art. 2.      1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito [...]
Art. 3.      1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Caltanissetta, riguardanti il territorio del nuovo circondario, [...]


§ 71.2.108 - Legge 1 marzo 1990, n. 42.

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela.

(G.U. 6 marzo 1990, n. 54)

 

 

     Art. 1.

     1. Nel distretto della corte di appello di Caltanissetta sono istituiti:

     a) il tribunale ordinario di Gela;

     b) la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Gela;

     c) la pretura circondariale di Gela;

     d) la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Gela.

     2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Gela hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Butera, Gela e Mazzarino.

 

          Art. 2.

     1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonché a stabilire la data di inizio del loro funzionamento.

     2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

 

          Art. 3.

     1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Caltanissetta, riguardanti il territorio del nuovo circondario, già in corso alla data d'inizio del funzionamento del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti alla cognizione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela.