Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 08/01/1976 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente alle operazioni di formazione delle liste generali dei giudici [...] |
Art. 2. I collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti di assise di Lecce, di Forlì e di Palmi, che all'entrata in [...] |
Art. 3. La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alle predette corti di Brindisi, di Taranto, di Rimini e di Locri sono determinati dalle [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 71.2.78 - D.L. 8 gennaio 1976, n. 2 [1] .
Norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri.
(G.U. 10 gennaio 1976, n. 8)
I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente alle operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti delle corti di assise, rispettivamente, di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri nonché alle operazioni di imbussolamento delle schede, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della
Le stesse operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e di imbussolamento delle schede devono essere rinnovate, prima che si proceda alle operazioni di cui al precedente comma, per le corti di assise di Lecce, di Forlì e di Palmi, previo stralcio, dagli albi definitivi dei giudici popolari di tali corti, dei nominativi dei cittadini residenti nelle circoscrizioni territoriali delle istituite corti di Brindisi, di Taranto, di Rimini e di Locri [3] .
Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo comma, devono essere rinnovate le operazioni di formazione delle liste generali e di imbussolamento delle schede dei giudici popolari ordinari delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria [4] .
I collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti di assise di Lecce, di Forlì e di Palmi, che all'entrata in vigore delle leggi istitutive delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri risultino definitivamente costituiti, ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 della
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria [6] .
La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alle predette corti di Brindisi, di Taranto, di Rimini e di Locri sono determinati dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto.
In conseguenza, la tabella N annessa al
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A - Corti di assise
(Omissis).
Tabella B - Corti di assise
(Omissis).
Tabella C –Corti di assise
(Omissis).
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.