Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 28/03/1973 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. Lo stanziamento di lire 350 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 , e dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 , per le [...] |
Art. 2. All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle [...] |
Art. 3. L'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 , modificato dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 , è abrogato |
§ 71.2.74 - Legge 28 marzo 1973, n. 90.
Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'art. 16, n. 3, della L. 16 luglio 1962, n. 922 e all'art. 1 della L. 15 maggio 1967, n. 355
(G.U. 14 aprile 1973, n. 98)
Lo stanziamento di lire 350 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della
La maggiore assegnazione di lire 200 milioni relativa all'anno 1972 sarà destinata al ripianamento delle eccedenze di spese verificatesi presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le preture dall'anno 1969 al 1971.
All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla
All'onere di lire 350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 16, n. 3, della