§ 71.2.6a - Legge 23 febbraio 1967, n. 44.
Modificazioni dell'art. 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:23/02/1967
Numero:44


Sommario
Art. unico.      Il prima comma dell'art. 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è cosi modificato


§ 71.2.6a - Legge 23 febbraio 1967, n. 44. [1]

Modificazioni dell'art. 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

(G.U. 1 marzo 1967, n. 54).

 

 

     Art. unico.

     Il prima comma dell'art. 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è cosi modificato:

     "Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.