Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 23/02/1967 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. unico. Il prima comma dell'art. 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è cosi modificato |
§ 71.2.6a - Legge 23 febbraio 1967, n. 44. [1]
Modificazioni dell'art. 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
(G.U. 1 marzo 1967, n. 54).
Il prima comma dell'art. 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con
"Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi".
[1] Abrogata dall'art. 1 del