§ 71.2.19 - D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 .
Denominazione dei capi degli uffici del pubblico ministero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:02/08/1946
Numero:72


Sommario
Art. 1.      La denominazione di "Procuratore generale del Regno" e di "Procuratore del Regno" è modificata, rispettivamente, in "Procuratore generale della Repubblica" e in [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica


§ 71.2.19 - D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 [1] .

Denominazione dei capi degli uffici del pubblico ministero.

(G.U. 3 settembre 1946, n. 198)

 

 

     Art. 1.

     La denominazione di "Procuratore generale del Regno" e di "Procuratore del Regno" è modificata, rispettivamente, in "Procuratore generale della Repubblica" e in "Procuratore della Repubblica".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 73.