Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 02/08/1946 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. La denominazione di "Procuratore generale del Regno" e di "Procuratore del Regno" è modificata, rispettivamente, in "Procuratore generale della Repubblica" e in [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica |
§ 71.2.19 - D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 [1] .
Denominazione dei capi degli uffici del pubblico ministero.
(G.U. 3 settembre 1946, n. 198)
La denominazione di "Procuratore generale del Regno" e di "Procuratore del Regno" è modificata, rispettivamente, in "Procuratore generale della Repubblica" e in "Procuratore della Repubblica".
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.
[1] Ratificato dall'art. unico della