Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 25/01/1946 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. Gli ufficiali generali che devono essere designati mediante estrazione a sorte, ai sensi degli articoli 17 e 18 dell'Ordinamento giudiziario militare approvato col regio [...] |
Art. 2. La lista di cui all'articolo precedente è formata ed approvata entro il mese di dicembre di ciascun anno ed è valevole dal 1° di gennaio dell'anno successivo |
Art. 3. La prima lista prevista dal precedente art. 2 per la composizione del Collegio nei giudizi a carico di ufficiali generali sarà formata ed approvata entro trenta giorni [...] |
§ 71.2.14 - D.Lgs.Lgt. 25 gennaio 1946, n. 73. [1]
Composizione del Collegio giudicante nei procedimenti a carico di ufficiali generali.
(G.U. 12 marzo 1946, n. 60)
Gli ufficiali generali che devono essere designati mediante estrazione a sorte, ai sensi degli articoli 17 e 18 dell'Ordinamento giudiziario militare approvato col
L'estrazione a sorte è fatta in pubblica udienza dal presidente del Tribunale Supremo militare.
Se il numero degli ufficiali generali in servizio, del grado richiesto dalla tabella contenuta nell'art. 16 non è sufficiente, tenuto anche presente il disposto dell'art. 15, per la composizione del Collegio, si provvede al completamento con altri ufficiali generali iscritti nella lista, mediante successive estrazioni a sorte fra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) ufficiali generali dello stesso grado dell'imputato, di lui più anziani;
b) ufficiali generali dello stesso grado dell'imputato, di lui meno anziani;
c) ufficiali generali del grado immediatamente inferiore a quello dell'imputato.
In ogni caso però ove manchino o siano insufficienti gli ufficiali generali in servizio che abbiano il grado richiesto ai sensi della tabella contenuta nell'art. 16, prima di passare alla categoria a) sono compresi nell'estrazione a sorte anche gli ufficiali generali in congedo. Analogamente si provvede in caso di mancanza o di insufficienza di ufficiali generali in servizio compresi nelle categorie a) e b).
La lista di cui all'articolo precedente è formata ed approvata entro il mese di dicembre di ciascun anno ed è valevole dal 1° di gennaio dell'anno successivo.
La lista può essere modificata, durante il periodo della sua validità, con decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, per escluderne ufficiali che siano venuti a trovarsi nelle condizioni generali di incapacità per l'ufficio di presidente o di giudice, ovvero trovinsi sottoposti a procedimenti di carattere disciplinare, anche relativi alle disposizioni sulle sanzioni contro il fascismo, ovvero siano stati accusati o richiesti per infrazioni alle leggi ed agli usi della guerra.
L'aggiornamento della lista, in conseguenza di promozioni o di collocamento in congedo degli ufficiali generali in essa iscritti è affidata al presidente del Tribunale Supremo militare.
Disposizioni transitorie
La prima lista prevista dal precedente art. 2 per la composizione del Collegio nei giudizi a carico di ufficiali generali sarà formata ed approvata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e sarà valevole sino alla fine dell'anno 1946.
[1] Abrogato dall'art. 2268 del