§ 71.2.14 - D.Lgs.Lgt. 25 gennaio 1946, n. 73.
Composizione del Collegio giudicante nei procedimenti a carico di ufficiali generali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:25/01/1946
Numero:73


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali generali che devono essere designati mediante estrazione a sorte, ai sensi degli articoli 17 e 18 dell'Ordinamento giudiziario militare approvato col regio [...]
Art. 2.      La lista di cui all'articolo precedente è formata ed approvata entro il mese di dicembre di ciascun anno ed è valevole dal 1° di gennaio dell'anno successivo
Art. 3.      La prima lista prevista dal precedente art. 2 per la composizione del Collegio nei giudizi a carico di ufficiali generali sarà formata ed approvata entro trenta giorni [...]


§ 71.2.14 - D.Lgs.Lgt. 25 gennaio 1946, n. 73. [1]

Composizione del Collegio giudicante nei procedimenti a carico di ufficiali generali.

(G.U. 12 marzo 1946, n. 60)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali generali che devono essere designati mediante estrazione a sorte, ai sensi degli articoli 17 e 18 dell'Ordinamento giudiziario militare approvato col regio decreto 9 settembre 1941, numero 1022, per la composizione del Collegio giudicante, nei casi previsti dall'articolo 16 dello stesso Ordinamento, sono compresi in apposita lista, formata annualmente dal Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica e per le finanze ed approvata con decreto luogotenenziale. La lista comprende in ordine di grado e, a parità di grado, di anzianità, ufficiali generali di tutte le Forze armate, in servizio od in congedo. Il numero degli ufficiali generali di ciascun grado è determinato di concerto tra gli stessi Ministri, tenuto conto delle esigenze del servizio della giustizia militare.

     L'estrazione a sorte è fatta in pubblica udienza dal presidente del Tribunale Supremo militare.

     Se il numero degli ufficiali generali in servizio, del grado richiesto dalla tabella contenuta nell'art. 16 non è sufficiente, tenuto anche presente il disposto dell'art. 15, per la composizione del Collegio, si provvede al completamento con altri ufficiali generali iscritti nella lista, mediante successive estrazioni a sorte fra gli appartenenti alle seguenti categorie:

     a) ufficiali generali dello stesso grado dell'imputato, di lui più anziani;

     b) ufficiali generali dello stesso grado dell'imputato, di lui meno anziani;

     c) ufficiali generali del grado immediatamente inferiore a quello dell'imputato.

     In ogni caso però ove manchino o siano insufficienti gli ufficiali generali in servizio che abbiano il grado richiesto ai sensi della tabella contenuta nell'art. 16, prima di passare alla categoria a) sono compresi nell'estrazione a sorte anche gli ufficiali generali in congedo. Analogamente si provvede in caso di mancanza o di insufficienza di ufficiali generali in servizio compresi nelle categorie a) e b).

 

          Art. 2.

     La lista di cui all'articolo precedente è formata ed approvata entro il mese di dicembre di ciascun anno ed è valevole dal 1° di gennaio dell'anno successivo.

     La lista può essere modificata, durante il periodo della sua validità, con decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, per escluderne ufficiali che siano venuti a trovarsi nelle condizioni generali di incapacità per l'ufficio di presidente o di giudice, ovvero trovinsi sottoposti a procedimenti di carattere disciplinare, anche relativi alle disposizioni sulle sanzioni contro il fascismo, ovvero siano stati accusati o richiesti per infrazioni alle leggi ed agli usi della guerra.

     L'aggiornamento della lista, in conseguenza di promozioni o di collocamento in congedo degli ufficiali generali in essa iscritti è affidata al presidente del Tribunale Supremo militare.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 3.

     La prima lista prevista dal precedente art. 2 per la composizione del Collegio nei giudizi a carico di ufficiali generali sarà formata ed approvata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e sarà valevole sino alla fine dell'anno 1946.

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.