§ 71.2.8 - R.D.L. 16 agosto 1943, n. 732 .
Inizio dell'anno giudiziario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:16/08/1943
Numero:732


Sommario
Art. 1.      E' abrogato l'art. 85 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che fissa la data di inizio dell'anno giudiziario al 29 ottobre
Art. 2.      L'anno giudiziario comincia il primo gennaio
Art. 3.      Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, autorizzandosi il ministro per la grazia e giustizia a presentare il [...]


§ 71.2.8 - R.D.L. 16 agosto 1943, n. 732 [1] .

Inizio dell'anno giudiziario.

(G.U. 30 agosto 1943, n. 201)

 

 

     Art. 1.

     E' abrogato l'art. 85 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che fissa la data di inizio dell'anno giudiziario al 29 ottobre.

 

          Art. 2.

     L'anno giudiziario comincia il primo gennaio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, autorizzandosi il ministro per la grazia e giustizia a presentare il relativo disegno di legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 5 maggio 1949, n. 178.