Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.1 consiglio superiore della magistratura |
Data: | 11/05/1965 |
Numero: | 480 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 71.1.a - Legge 11 maggio 1965, n. 480. [1]
Modificazioni all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
(G.U. 26 maggio 1965, n. 131).
Il secondo ed il terzo comma dell'art. 45 del
"La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di cassazione è composta dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell'art. 6, n. 3, della
La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di appello è composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione è sostituito dal componente effettivo più anziano tra quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'art. 6, n. 3, della
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del