§ 71.1.a - Legge 11 maggio 1965, n. 480.
Modificazioni all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.1 consiglio superiore della magistratura
Data:11/05/1965
Numero:480


Sommario
Art. 1.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 71.1.a - Legge 11 maggio 1965, n. 480. [1]

Modificazioni all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

(G.U. 26 maggio 1965, n. 131).

 

 

     Art. 1.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono sostituiti dai seguenti:

     "La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di cassazione è composta dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione, due dei quali devono ricoprire uno degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

     La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di appello è composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

     In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione è sostituito dal componente effettivo più anziano tra quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di appello è sostituito dal componente effettivo più anziano".

 

          Art. 2.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.