Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.1 consiglio superiore della magistratura |
Data: | 13/07/1965 |
Numero: | 838 |
Sommario |
Art. 1. I magistrati componenti il Consiglio superiore possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione a condizione che non facciano più parte del Consiglio da [...] |
Art. 2. L'art. 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppresso |
§ 71.1.4 - Legge 13 luglio 1965, n. 838. [1]
Modifiche alle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
(G.U. 23 luglio 1965, n. 183).
I magistrati componenti il Consiglio superiore possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione a condizione che non facciano più parte del Consiglio da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio ovvero nel caso che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.
I magistrati componenti il Consiglio superiore possono tuttavia partecipare agli scrutini indetti mentre sono in carica; in tal caso le valutazioni di cui all'art. 17 e seguenti della
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la promozione del magistrato decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui la promozione stessa sarebbe stata conseguita se il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore o fosse venuto a trovarsi nella condizione di cui al primo comma del presente articolo.
Le disposizioni che precedono si applicano anche agli scrutini che non sono stati ancora definiti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
I termini di cui agli articoli 14 e 27 della
L'art. 34 della
[1] Abrogata dall'art. 1 del