| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 70. Onorificenze | 
| Capitolo: | 70.2 ordini | 
| Data: | 11/02/1980 | 
| Numero: | 22 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, è modificato come segue: | 
§ 70.2.1D - Legge 11 febbraio 1980, n. 22. [1]
Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia.
(G.U. 15 febbraio 1980, n. 45)
     L'articolo 3 della 
"Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.
Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia è il Ministro della difesa.
L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.
E' segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del