§ 70.2.13 - Legge 1 maggio 1967, n. 316.
Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro".


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.2 ordini
Data:01/05/1967
Numero:316


Sommario
Art. 1.      La decorazione della "Stella al merito del lavoro", istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di [...]
Art. 2.      La decorazione può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a [...]
Art. 3.      La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1, che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 45 anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata agli articoli 4, 5 e 6 [...]
Art. 4.      La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trenta anni [...]
Art. 5.      L'anzianità di lavoro di cui all'articolo 4 è ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato la efficienza degli [...]
Art. 6.      La decorazione è concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di [...]
Art. 7.      Annualmente possono essere concesse 1000 decorazioni, di cui 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti
Art. 8.      Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro - 1° maggio - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per [...]
Art. 9.      La decorazione della "Stella al merito del lavoro" consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco, il centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo in [...]
Art. 10.      L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione, è fatto da una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale [...]
Art. 11.      E' vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, decorazioni o di ogni altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di Enti, [...]
Art. 12.      Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 10 della presente legge e per gli accertamenti ad essa demandati, nonché quelle per l'acquisto delle insegne e [...]
Art. 13.      Sono abrogate la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, nonché ogni altra norma incompatibile con quelle della presente legge.
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


§ 70.2.13 - Legge 1 maggio 1967, n. 316.

Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro".

(G.U. 29 maggio 1967, n. 133).

 

     Art. 1.

     La decorazione della "Stella al merito del lavoro", istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonché da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.

     La decorazione comporta il titolo di "Maestro del lavoro".

 

          Art. 2.

     La decorazione può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

 

          Art. 3.

     La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1, che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 45 anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

 

          Art. 4.

     La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trenta anni alle dipendenze di aziende diverse, purché il passaggio da una azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

     Per la determinazione dell'anzianità prevista dal comma precedente, non costituiscono ragioni di interruzione le vicende che implichino successioni nella titolarità della azienda o trasformazione della medesima.

 

          Art. 5.

     L'anzianità di lavoro di cui all'articolo 4 è ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato la efficienza degli strumenti, delle macchine o dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.

 

          Art. 6.

     La decorazione è concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.

 

          Art. 7.

     Annualmente possono essere concesse 1000 decorazioni, di cui 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti [1] .

     Le decorazioni conferite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge sono attribuite in aggiunta al contingente di cui al comma precedente.

 

          Art. 8.

     Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro - 1° maggio - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

 

          Art. 9.

     La decorazione della "Stella al merito del lavoro" consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco, il centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta "Al merito del lavoro" con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

     Per i lavoratori italiani all'estero sul tergo della Stella sono aggiunte le parole: "all'estero".

     La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di eguale larghezza, di color giallo oro.

     Il nastro può essere portato senza la Stella.

 

          Art. 10.

     L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione, è fatto da una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

     a) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

     b) dal presidente della Federazione nazionale dei Maestri del lavoro d'Italia o da un suo delegato;

     c) dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda o da un suo delegato;

     d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;

     e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 11.

     E' vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, decorazioni o di ogni altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di Enti, Associazioni o privati.

     Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.

     Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

     La trasgressione al divieto di cui al primo comma è punita con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.500.000 [2].

 

          Art. 12.

     Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 10 della presente legge e per gli accertamenti ad essa demandati, nonché quelle per l'acquisto delle insegne e dei brevetti, per il conferimento delle decorazioni e dei brevetti e per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati sono poste a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di 100 milioni di lire per l'anno finanziario 1967 e di 50 milioni di lire per ciascuno dei successivi anni finanziari.

     La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     All'onere di lire 100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 13.

     Sono abrogate la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, nonché ogni altra norma incompatibile con quelle della presente legge.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 26 ottobre 1971, n. 918.

[2] Comma così modificato dagli artt. 32, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.