§ 70.1.88 - D.P.R. 3 novembre 1989, n. 406.
Regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:03/11/1989
Numero:406


Sommario
Art. 1.      Possono essere conferiti diplomi di benemerenza a cittadini italiani e stranieri, nonchè ad enti, associazioni, fondazioni, corpi civili e militari dello Stato che, con iniziative ed opere di [...]
Art. 2.      1. I diplomi di benemerenza sono di prima, seconda e terza classe ed implicano il conferimento, rispettivamente, della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al merito dell'ambiente.
Art. 3.      1. La medaglia ai benemeriti dell'ambiente, del diametro di 33 millimetri, porta impresso sul "verso" il simbolo della "repubblica italiana - ministero dell'ambiente" e sul recto un ramo [...]
Art. 4.      1. Le proposte di attribuzioni dei diplomi di benemerenza e delle relative medaglie a cittadini italiani residenti all'estero o a cittadini stranieri sono esaminate previo parere favorevole del [...]
Art. 5.      1. Le proposte per il riconoscimento delle benemerenze di cui sopra devono essere inviate al Ministero dell'ambiente - Ufficio di gabinetto, entro il 30 ottobre di ciascun anno, accompagnate da [...]
Art. 6.      1. Le proposte di concessione, con l'indicazione della classe di diploma e della relativa medaglia, possono essere formulate da amministrazioni ed enti pubblici anche territoriali, da istituti [...]
Art. 7.      1. Le proposte sono valutate, entro il 31 dicembre di ogni anno, da una commissione presieduta dal Ministro dell'ambiente, o per sua delega dal Sottosegretario, e la cui composizione viene [...]


§ 70.1.88 - D.P.R. 3 novembre 1989, n. 406.

Regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie.

(G.U. 23 dicembre 1989, n. 299)

 

     Art. 1.

     Possono essere conferiti diplomi di benemerenza a cittadini italiani e stranieri, nonchè ad enti, associazioni, fondazioni, corpi civili e militari dello Stato che, con iniziative ed opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o significative elargizioni, abbiano acquisito particolari meriti nel campo della salvaguardia e della conservazione dell'ambiente.

 

          Art. 2.

     1. I diplomi di benemerenza sono di prima, seconda e terza classe ed implicano il conferimento, rispettivamente, della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al merito dell'ambiente.

 

          Art. 3.

     1. La medaglia ai benemeriti dell'ambiente, del diametro di 33 millimetri, porta impresso sul "verso" il simbolo della "repubblica italiana - ministero dell'ambiente" e sul recto un ramo fronzuto stilizzato, circondato dalla dicitura "ai benemeriti dell'ambiente".

     2. La medaglia è sostenuta da un nastro largo 36 mm di colore verde, con due filettini laterali larghi 6 mm di colore azzurro.

     3. Le medaglie ed il nastro sono raffigurati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

          Art. 4.

     1. Le proposte di attribuzioni dei diplomi di benemerenza e delle relative medaglie a cittadini italiani residenti all'estero o a cittadini stranieri sono esaminate previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.

     2. Nel caso in cui le proposte di concessione riguardino corpi o comandi delle Forze armate, il Ministro dell'ambiente procede sentito il Ministro della difesa.

 

          Art. 5.

     1. Le proposte per il riconoscimento delle benemerenze di cui sopra devono essere inviate al Ministero dell'ambiente - Ufficio di gabinetto, entro il 30 ottobre di ciascun anno, accompagnate da una relazione che illustri l'attività svolta dal soggetto designato, i suoi titoli di merito e la sua condotta civile e morale.

 

          Art. 6.

     1. Le proposte di concessione, con l'indicazione della classe di diploma e della relativa medaglia, possono essere formulate da amministrazioni ed enti pubblici anche territoriali, da istituti culturali e scientifici pubblici e privati, ordini professionali, associazioni produttive e di categoria e da associazioni ambientaliste ufficialmente riconosciute.

     2. I riconoscimenti in esame possono altresì essere attribuiti di propria iniziativa dal Ministro dell'ambiente, previo parere della commissione di cui all'art. 7.

 

          Art. 7.

     1. Le proposte sono valutate, entro il 31 dicembre di ogni anno, da una commissione presieduta dal Ministro dell'ambiente, o per sua delega dal Sottosegretario, e la cui composizione viene determinata dallo stesso Ministro che nomina altresì i componenti, chiamando a farne parte anche esperti della materia eventualmente estranei all'amministrazione.

     2. Su ciascuna proposta riferisce un membro della commissione, designato quale relatore dal presidente. Le sedute della commissione sono valide quando intervengono almeno due terzi dei componenti e non meno della metà dei membri permanenti.

     3. I componenti estranei al Ministero dell'ambiente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)