Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 70. Onorificenze |
Capitolo: | 70.1 decorazioni militari e civili |
Data: | 01/12/1977 |
Numero: | 907 |
Sommario |
Art. 1. Ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre 1943 (denominati ex internati militari in Germania) che rinunciarono alla liberazione, e, non collaborando comunque [...] |
Art. 2. Il distintivo d'onore di "Volontario della Libertà" è concesso dal distretto militare di appartenenza, su domanda dell'interessato e previo parere dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI). |
Art. 3. |
§ 70.1.79 - Legge 1 dicembre 1977, n. 907. [1]
Conferimento del distintivo di onore di "Volontario della Libertà" al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza.
(G.U. 19 dicembre 1977, n. 344)
Ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre 1943 (denominati ex internati militari in Germania) che rinunciarono alla liberazione, e, non collaborando comunque volontariamente né con i tedeschi né con i fascisti, contribuirono alla lotta della Resistenza è estesa la concessione del distintivo di onore dei "Volontari della Libertà" istituito con il decreto luogotenenziale del 3 maggio 1945, n. 350.
Il distintivo d'onore di "Volontario della Libertà" è concesso dal distretto militare di appartenenza, su domanda dell'interessato e previo parere dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI).
Contro la decisione negativa del distretto militare può essere presentato ricorso al Ministro per la difesa entro novanta giorni dalla data di notifica.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Articolo abrogato dall'art. unico della