§ 70.1.70 - Legge 18 marzo 1968, n. 263.
Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:18/03/1968
Numero:263


Sommario
Art. 1.      A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti è concessa una medaglia ricordo in oro.
Art. 2.      È istituito l'Ordine di Vittorio Veneto, comprendente l'unica classe di cavaliere.
Art. 3.      Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
Art. 4.      L'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto è concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa.
Art. 5.      Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è concesso un assegno annuo vitalizio, non riversibile, di lire 60.000
Art. 6.      Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da tassa di bollo o da qualunque altro diritto.
Art. 7.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 15 miliardi, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato [...]


§ 70.1.70 - Legge 18 marzo 1968, n. 263.

Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti.

(G.U. 2 aprile 1968, n. 86)

 

     Art. 1.

     A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti è concessa una medaglia ricordo in oro.

     Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa.

     Per ottenere la concessione della medaglia gli interessati devono presentare domanda, al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza.

 

          Art. 2.

     È istituito l'Ordine di Vittorio Veneto, comprendente l'unica classe di cavaliere.

     L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili.

     Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa.

 

          Art. 3.

     Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

     L'Ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente, da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle forze armate e dal presidente dell'Assicurazione nazionale combattenti.Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

 

          Art. 4.

     L'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto è concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa.

     Per ottenere la concessione dell'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al consiglio dell'Ordine, tramite il comune di residenza.

 

          Art. 5.

     Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è concesso un assegno annuo vitalizio, non riversibile, di lire 60.000 [1].

     L'assegno decorre dal 1° gennaio 1968 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre.

     Un'annualità dell'assegno vitalizio è corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare.

     L'assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione.

     Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

 

          Art. 6.

     Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da tassa di bollo o da qualunque altro diritto.

     Il possesso delle condizioni previste per la concessione dell'assegno di cui all'art. 5 può essere provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 15 miliardi, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 4 novembre 1979, n. 563.