Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 70. Onorificenze |
Capitolo: | 70.1 decorazioni militari e civili |
Data: | 05/03/1961 |
Numero: | 212 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 1 della legge 27 marzo 1953, n. 259, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'articolo 2 della sopracitata legge è sostituito dal seguente: |
Art. 3. È concesso allo stesso titolo e con gli stessi effetti un assegno annuo di lire 5.000 ai decorati della Croce di guerra al valor militare istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195. |
Art. 4. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1961-62 con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del [...] |
Art. 5. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961. |
§ 70.1.62 - Legge 5 marzo 1961, n. 212. [1]
Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni al decorati dell'Ordine Militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare.
(G.U. 12 aprile 1961, n. 91)
L'articolo 1 della
"I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la denominazione di "assegni" e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:
Medaglia d'oro al valor militare L. 60.000
Medaglia d'argento al valor militare L. 18.750
Medaglia di bronzo al valor militare L. 7.500"
L'articolo 2 della sopracitata legge è sostituito dal seguente:
"Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia assumono la denominazione di "assegni" e sono stabilite nelle seguenti misure annue:
Per il grado di Cavaliere L. 52.500
Per il grado di Ufficiale L. 60.000
Per il grado di Commendatore L. 67.500
Per il grado di Grande Ufficiale L. 75.000
Per il grado di Cavaliere di Gran Croce L. 82.500"
È concesso allo stesso titolo e con gli stessi effetti un assegno annuo di lire 5.000 ai decorati della Croce di guerra al valor militare istituita con
L'assegno previsto dal presente articolo è concesso a domanda. La domanda deve essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - dai militari in congedo; al Comando di appartenenza dai militari in servizio.
Per coloro che presentino la domanda oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assegno decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1961-62 con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e riguardante provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle corrispondenti variazioni di bilancio.
La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del