Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 70. Onorificenze |
Capitolo: | 70.1 decorazioni militari e civili |
Data: | 13/03/1958 |
Numero: | 203 |
Sommario |
Art. unico. La croce al merito di guerra per il conflitto 1944-45 è concessa d'ufficio senza alcun limite di tempo. |
§ 70.1.56 - Legge 13 marzo 1958, n. 203. [1]
Conferimento della croce al merito di guerra.
(G.U. 27 marzo 1958, n. 75)
La croce al merito di guerra per il conflitto 1944-45 è concessa d'ufficio senza alcun limite di tempo.
I reclami contro i provvedimenti di mancata concessione della croce al merito di guerra devono essere presentati fino a 90 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del