Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 70. Onorificenze |
Capitolo: | 70.1 decorazioni militari e civili |
Data: | 13/12/1956 |
Numero: | 1431 |
Sommario |
Art. unico. La facoltà prevista dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316, di autorizzare la trasmissione di proposte di ricompense al valor militare per atti compiuti durante il [...] |
§ 70.1.4c - Legge 13 dicembre 1956, n. 1431.
Proroga dei termini per la presentazione di proposte per ricompense al valor militare per la guerra 1940-45.
(G.U. 2 gennaio 1957, n. 1).
La facoltà prevista dal
Per i casi di rientro che avvenissero dopo l'entrata in vigore della presente legge, i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un anno dal rientro e a sei mesi dalla data dell'autorizzazione.
Sono convalidate le autorizzazioni concesse, dopo il 15 aprile 1948, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare.