Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 70. Onorificenze |
Capitolo: | 70.1 decorazioni militari e civili |
Data: | 21/04/1948 |
Numero: | 1054 |
Sommario |
Art. 1. La concessione della medaglia di benemerenza per i volontari di guerra, istituita per la guerra italo-austriaca 1915-18 con il regio decreto 24 maggio 1923, n. 1163, è estesa a coloro che, [...] |
Art. 2. Il requisito stabilito dalla lettera a) dell'articolo precedente ricorre per coloro i quali appartengono ad una delle seguenti categorie: |
Art. 3. La medaglia di benemerenza per i volontari della seconda guerra mondiale è concessa anche a coloro i quali, nel periodo specificato all'art. 1, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 2, [...] |
Art. 4. Sono esclusi dalla concessione della medaglia di benemerenza per i volontari della seconda guerra mondiale: |
Art. 5. È abrogata la legge 16 novembre 1942, n. 1751, sul riconoscimento della qualifica di arruolato volontario per anticipazione degli obblighi di leva e di volontario di guerra a determinate [...] |
Art. 6. Il tipo della medaglia e del nastro sarà identico a quello previsto per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918. |
§ 70.1.37 - D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1054. [1]
Riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale.
(G.U. 11 agosto 1948, n. 185)
La concessione della medaglia di benemerenza per i volontari di guerra, istituita per la guerra italo-austriaca 1915-18 con il
a) aver chiesto ed ottenuto, senza esservi obbligati per legge o per disposizioni di richiamo, di arruolarsi in una delle Forze armate dello Stato o di essere incorporati in reparti od unità operanti;
b) aver partecipato, presso reparti od unità operanti ad operazioni di guerra ed aver riportato una delle seguenti decorazioni o distinzioni:
ricompense al valor militare;
promozione od avanzamento per merito di guerra, o trasferimento nei ruoli del servizio permanente per merito di guerra;
distintivo di ferito o mutilato di guerra;
croce al merito di guerra.
Il requisito stabilito dalla lettera a) dell'articolo precedente ricorre per coloro i quali appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) già riformati arruolatisi spontaneamente. Qualora sia stata ordinata la revisione dei riformati della classe di appartenenza dei militari, la data di incorporazione deve essere anteriore almeno di tre mesi a quella del provvedimento che li avrebbe chiamati a visita;
b) militari che, dichiarati non idonei ai servizi di guerra per ferite riportate in guerra o per sopravvenuta infermità, siano ritornati spontaneamente a far parte dei reparti o unità di cui alla lettera b) del precedente articolo;
c) militari che, dichiarati permanentemente inabili ai servizi di guerra per infermità preesistenti, siano stati incorporati a loro domanda nei reparti o unità di cui alla citata lettera b) dell'art. 1;
d) incorporati, in seguito ad arruolamento volontario, in reparti o unità di cui alla detta lettera b) almeno tre mesi prima della data di avviamento alle armi del primo scaglione della propria classe di leva;
e) esentati comunque dal servizio militare, che abbiano chiesto ed ottenuto, rinunciando alla esenzione, di essere incorporati nei reparti od unità di cui alla detta lettera b) dell'art. 1;
f) non più soggetti per ragioni di età ad obblighi di servizio militare, che siano stati incorporati in seguito ad arruolamento spontaneo;
g) residenti all'estero, dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi per mobilitazione, che a domanda siano rimpatriati per essere incorporati;
h) ufficiali in congedo che, in seguito a domanda di richiamo alle armi per essere inviati in reparti combattenti, siano stati richiamati per effetto della domanda stessa. Sottufficiali, graduati, militari di truppa e comuni in congedo illimitato che, in seguito a domanda, di richiamo alle armi, siano stati incorporati almeno tre mesi prima del richiamo della classe, arma, categoria e specialità alla quale appartengono;
i) militari che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare di un provvedimento di congedo illimitato, o provvisorio, o di licenza illimitata, vi rinunciarono espressamente per seguire il proprio reparto in operazioni di guerra, o per essere inviati in reparti destinati ad operazioni di guerra;
l) marittimi imbarcati su navi mercantili iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato, che trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 17 del regio
m) cuochi, domestici e panettieri imbarcati su navi, che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 2 della
n) specialisti di aeronautica che prosciolti dalla ferma abbiano chiesto ed ottenuto, senza averne più obbligo, di rimanere presso i reparti di volo operanti.
La medaglia di benemerenza per i volontari della seconda guerra mondiale è concessa anche a coloro i quali, nel periodo specificato all'art. 1, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 2, caddero sul campo o perirono in seguito a ferita, o furono dichiarati dispersi in azioni di guerra, anche se il servizio sia stato iniziato entro i limiti di tempo inferiori a quelli previsti nelle lettere a), d), h) del predetto art. 2.
Sono esclusi dalla concessione della medaglia di benemerenza per i volontari della seconda guerra mondiale:
a) i disertori, ancorchè, per effetto dell'amnistia, non sia intervenuta condanna penale;
b) coloro che sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto e dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, non siano stati discriminati ovvero, se discriminati, abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento a quest'ultima.
Avverso il provvedimento dell'autorità militare con cui, nel caso previsto dalla lettera a) e semprechè non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, venga negata la concessione della medaglia di benemerenza per i volontari della seconda guerra mondiale, l'interessato può ricorrere, entro sessanta giorni, al Ministro per la difesa. Questi decide, in via definitiva, sulla base dei fatti già accertati, delle eventuali risultanze processuali, nonchè di ogni altro necessario accertamento.
La esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra od alla lotta di liberazione, siano caduti o siano restati mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valore o la croce al merito di guerra.
È abrogata la
Il tipo della medaglia e del nastro sarà identico a quello previsto per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918.
[1] Ratificato dall'art. unico della