§ 70.1.27 - R.D. 14 dicembre 1942, n. 1729.
Concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 10 giugno 1940, abbia partecipato ad operazioni militari nella guerra in corso.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:14/12/1942
Numero:1729


Sommario
Art. 1.      Ai militari delle forze armate, agli appartenenti alla croce rossa italiana ed al sovrano militare ordine di Malta; ai militarizzati, agli assimilati ed ai civili che abbiano collaborato con [...]
Art. 2.      La croce al merito di guerra può essere concessa soltanto a coloro che, oltre ad avere tenuto un lodevole comportamento militare, si siano trovati in una delle seguenti condizioni:
Art. 3.      Alla memoria di coloro (militari, militarizzati, assimilati, civili) che, appartenendo alle forze armate, o cooperando con esse, siano caduti sul campo, o siano deceduti in seguito a ferite o a [...]
Art. 4.  [6]
Art. 5.      Le norme di cui all'art. 9 del regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, sono estese anche al ministero dell'aeronautica nonchè al ministero dell'Africa italiana limitatamente per quest'ultimo al [...]
Art. 6.      Le concessioni sono fatte, oltre che dai ministeri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'Africa italiana nei casi previsti dall'art. 9 del regio decreto 19 gennaio 1918, n. [...]
Art. 7.      Il termine utile per richiedere la concessione della croce al merito di guerra o per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento scadrà due anni dopo la data della conclusione della pace.


§ 70.1.27 - R.D. 14 dicembre 1942, n. 1729. [1]

Concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 10 giugno 1940, abbia partecipato ad operazioni militari nella guerra in corso.

(G.U. 5 febbraio 1943, n. 29)

 

     Art. 1.

     Ai militari delle forze armate, agli appartenenti alla croce rossa italiana ed al sovrano militare ordine di Malta; ai militarizzati, agli assimilati ed ai civili che abbiano collaborato con reparti impiegati in operazioni nella guerra in corso, ai marittimi ed al personale di volo delle linee di navigazione aerea sono applicabili, a decorrere dal 10 giugno 1940, le disposizioni del regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e successive modificazioni, con le varianti che risultano agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     La croce al merito di guerra può essere concessa soltanto a coloro che, oltre ad avere tenuto un lodevole comportamento militare, si siano trovati in una delle seguenti condizioni:

     a) abbiano prestato servizio per non meno di cinque mesi complessivi in pericolo continuo particolarmente esposti all'offesa nemica, od abbiano compiuto un corrispondente insieme di missioni, od azioni navali od aeree di guerra;

     b) abbiano riportato ferite o mutilazioni in combattimento che diano diritto al conferimento degli appositi distintivi;

     c) abbiano tenuto contegno esemplare in più fatti d'arme o si siano distinti in operazioni di notevole importanza;

     d) abbiano, se marittimi, compiuto un periodo di effettiva navigazione della durata complessiva di almeno cento giorni;

     e) abbiano, se appartenenti al personale di volo delle linee di navigazione aerea, compiuto complessivamente almeno sessanta ore di volo per trasporti, fuori del territorio metropolitano, su percorsi particolarmente esposti all'offesa nemica;

     f) siano stati catturati e deportati in Germania o in territori controllati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 e la deportazione si sia protratta per un periodo non inferiore a cinque mesi.

     Inoltre gli interessati:

     se ufficiali, durante il periodo di deportazione non devono aver prestato alcuna attività o dato alcuna adesione ai nazi-fascisti e devono aver riportato favorevole giudizio dalle apposite commissioni all'atto del loro rientro in patria;

     se sottufficiali, graduati o militari di truppa, o se appartenenti ad una delle altre categorie di cui all'articolo 1, non devono avere prestato lavoro su invito dei nazi-fascisti ; [2]

     g) siano stati trattenuti in campo di concentramento dai nipponici dopo l'8 settembre 1943 e l'internamento si sia protratto per un periodo non inferiore a cinque mesi. Inoltre gli interessati debbono aver ottenuto all'atto del loro rientro in patria favorevole giudizio da parte delle apposite commissioni. [3]

     Il periodo minimo di cinque mesi non è richiesto per coloro che durante la deportazione o l'internamento abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermità per la quale sia stato loro riconosciuto il diritto a pensione di guerra [4].

 

          Art. 3.

     Alla memoria di coloro (militari, militarizzati, assimilati, civili) che, appartenendo alle forze armate, o cooperando con esse, siano caduti sul campo, o siano deceduti in seguito a ferite o a lesioni prodotte dai mezzi bellici durante lo svolgimento di vere e proprie azioni di offesa o di difesa del nemico viene conferita la croce al merito di guerra.

     La croce al merito di guerra può altresì essere concessa, ove ricorrano le condizioni richieste, a dispersi in azioni di guerra e alla memoria di coloro che sono deceduti dopo l'8 settembre 1943 durante la deportazione in Germania o in territori controllati dai tedeschi o durante l'internamento in campo di concentramento in Giappone o in territori controllati dai nipponici [5] .

 

          Art. 4. [6]

     La concessione della croce al merito di guerra può essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenze.

     Non si potrà però mai conferire più di una croce per ciascun periodo di dodici mesi consecutivi di partecipazione alla guerra, anche se in tale periodo siano stati realizzati più titoli, nè si potranno conferire più di tre croci al merito di guerra per ciascun conflitto, anche se di durata superiore ai 36 mesi.

     Per tutto il periodo di deportazione in Germania o territori controllati dai tedeschi e per tutto il periodo d'internamento in Giappone o territori controllati dai nipponici non può essere conferita più di una croce al merito di guerra [7] .

     Gli insigniti di più croci al merito di guerra conseguite nella guerra 1940-1945 e nelle precedenti, portano un nastrino ed una insegna per ciascuna guerra.

     Le concessioni successive alla prima che si riferiscono alla stessa guerra vengono distinte con una o più stellette di bronzo a cinque punte del diametro di sei millimetri, applicate sul nastrino.

 

          Art. 5.

     Le norme di cui all'art. 9 del regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, sono estese anche al ministero dell'aeronautica nonchè al ministero dell'Africa italiana limitatamente per quest'ultimo al personale della parte coloniale dell'esercito e del corpo di polizia dell'Africa italiana.

 

          Art. 6.

     Le concessioni sono fatte, oltre che dai ministeri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'Africa italiana nei casi previsti dall'art. 9 del regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e dalle autorità di cui all'art. 4 del regio decreto stesso, anche e sempre in seguito a proposta circostanziata:

     a) da altri comandanti mobilitati non inferiori ai comandanti di corpo d'armata per l'esercito e corrispondenti per la marina e l'aeronautica, nonchè dai comandanti di forze navali autonome o di grande unità aerea autonoma;

     b) dai comandanti territoriali non inferiori ai comandanti di difesa territoriale per l'esercito e corrispondenti per la marina e l'aeronautica.

 

          Art. 7.

     Il termine utile per richiedere la concessione della croce al merito di guerra o per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento scadrà due anni dopo la data della conclusione della pace.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 4 maggio 1951, n. 571.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 4 maggio 1951, n. 571.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 4 maggio 1951, n. 571.

[5] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 4 maggio 1951, n. 571.

[6] Articolo sostituito dall'art. unico del D.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 931.

[7] Comma inserito dall'art. 4 della L. 4 maggio 1951, n. 571.