§ 70.1.21 - R.D. 21 marzo 1938, n. 538.
Integrazione dell'art. 8 del regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, concernente l'istituzione della croce al merito di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:21/03/1938
Numero:538


Sommario
Art. 1.      Il comma secondo dell'art. 8 del regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, è sostituito dai seguenti:
Art. 2.      L'art. 2 del regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195, è sostituito dal seguente:


§ 70.1.21 - R.D. 21 marzo 1938, n. 538. [1]

Integrazione dell'art. 8 del regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, concernente l'istituzione della croce al merito di guerra.

(G.U. 21 maggio 1938, n. 115)

 

     Art. 1.

     Il comma secondo dell'art. 8 del regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, è sostituito dai seguenti:

     "Non si potrà, però, mai superare per ogni guerra il numero di tre concessioni; tale numero nemmeno potrà essere superato quando, trattandosi di guerra coloniale, le operazioni militari siano seguite da cicli operativi di grande polizia coloniale.

     "Le concessioni, poi, saranno sempre rappresentate da un'unica decorazione, per ogni guerra ed eventuali successivi cicli d'operazioni, apponendo sul relativo nastro o nastrino una corona reale di bronzo, nel mezzo, o due laterali, secondo che si tratti di una seconda o terza concessione".

 

          Art. 2.

     L'art. 2 del regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195, è sostituito dal seguente:

     "Il numero delle concessioni di croce di guerra al valor militare sarà illimitato".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.