§ 70.1.13 - R.D. 28 settembre 1934, n. 1820.
Istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:28/09/1934
Numero:1820


Sommario
Art. 1.      E' istituito uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i militari del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica, della regia guardia di finanza ed il [...]
Art. 2.      Il distintivo d'argento porterà la scritta "Mutilato in servizio" e sarà conforme al modello che, col presente decreto, verrà depositato negli archivi di Stato.
Art. 3.      Il distintivo d'onore di cui trattasi senza alcun nastro, è portato al lato sinistro del petto.
Art. 4.      Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato al mutilato dal competente ministro o comandante generale.
Art. 5.      Il distintivo d'onore sarà dato gratuitamente a spese della amministrazione subito dopo l'autorizzazione.
Art. 6.      Per coloro che siano deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio e per cause di servizio nelle circostanze di cui all'art. 1 è istituito analogo distintivo d'onore con la [...]
Art. 7.      Del distintivo d'onore concesso a norma del precedente articolo 6 potranno fregiarsi la vedova del decorato, oppure, in mancanza di essa e successivamente nell'ordine elencato:
Art. 8.      Al distintivo d'onore di cui trattasi sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di [...]
Art. 9.      I militari del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e della regia guardia di finanza ed il personale della M. V. S. N. e sue specialità che abbiano riportato in servizio e [...]
Art. 10.      Il distintivo di onore di cui all'articolo precedente potrà essere concesso più volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali le ferite o le lesioni furono riportate.
Art. 11.      Con decreto del capo del governo, primo ministro segretario di Stato e ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i ministri per le finanze, per i lavori [...]


§ 70.1.13 - R.D. 28 settembre 1934, n. 1820. [1]

Istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.

(G.U. 19 novembre 1934, n. 271)

 

     Art. 1.

     E' istituito uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i militari del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica, della regia guardia di finanza ed il personale della M. V. S. N. e sue specialità che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti.

 

          Art. 2.

     Il distintivo d'argento porterà la scritta "Mutilato in servizio" e sarà conforme al modello che, col presente decreto, verrà depositato negli archivi di Stato.

 

          Art. 3.

     Il distintivo d'onore di cui trattasi senza alcun nastro, è portato al lato sinistro del petto.

 

          Art. 4.

     Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato al mutilato dal competente ministro o comandante generale.

 

          Art. 5.

     Il distintivo d'onore sarà dato gratuitamente a spese della amministrazione subito dopo l'autorizzazione.

 

          Art. 6.

     Per coloro che siano deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio e per cause di servizio nelle circostanze di cui all'art. 1 è istituito analogo distintivo d'onore con la scritta "Alla memoria" al posto di quella "Mutilato in servizio".

 

          Art. 7.

     Del distintivo d'onore concesso a norma del precedente articolo 6 potranno fregiarsi la vedova del decorato, oppure, in mancanza di essa e successivamente nell'ordine elencato:

     a) l'orfano primogenito fino agli anni 21 compiuti;

     b) il genitore;

     c) la genitrice.

 

          Art. 8.

     Al distintivo d'onore di cui trattasi sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, contenute nella legge 24 marzo 1934, n. 453.

 

          Art. 9.

     I militari del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e della regia guardia di finanza ed il personale della M. V. S. N. e sue specialità che abbiano riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari, senza che per altro abbiano dato luogo alla concessione del distintivo di onore per i mutilati di cui ai precedenti articoli, potranno essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello che col presente decreto verrà depositato negli archivi di Stato.

 

          Art. 10.

     Il distintivo di onore di cui all'articolo precedente potrà essere concesso più volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali le ferite o le lesioni furono riportate.

 

          Art. 11.

     Con decreto del capo del governo, primo ministro segretario di Stato e ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni saranno dettate le norme per la esecuzione del presente decreto.

 

 

     MODELLI

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.