| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 6. Appalti | 
| Capitolo: | 6.6 disciplina generale | 
| Data: | 22/02/1973 | 
| Numero: | 37 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il termine stabilito dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, è fissato al 31 dicembre 1973 | 
| Art. 2. Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni [...] | 
§ 6.6.1E - Legge 22 febbraio 1973, n. 37.
Proroga dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.
(G.U. 26 marzo 1973, n. 78)
     Il termine stabilito dall'art. 2 della 
     Le disposizioni di cui all'art. 2 della 
     Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'art. 1 della 
[1]  Termine  prorogato al 31 dicembre 1975, con effetto 1° gennaio 1974, dall'art. 6,