Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.4 appalto pubblico di servizi |
Data: | 13/03/1999 |
Numero: | 117 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Elementi di valutazione. |
Art. 3. Parametri di ponderazione. |
Art. 4. Attribuzione dei punteggi. |
Art. 5. Norme finali e transitorie. |
§ 6.4.12 - D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117. [1]
Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 157/1995.
(G.U. 29 aprile 1999, n. 99).
Art. 1. Oggetto.
1. Il presente decreto definisce gli elementi per l'applicazione del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del
Art. 2. Elementi di valutazione.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, prendono in considerazione i seguenti elementi:
a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico);
b) prezzo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente all'elemento di cui al comma 1, lettera a), indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specificato servizio, tenendo conto di uno o più elementi seguenti: sistema organizzativo di fornitura del servizio;
metodologie tecnico-operative;
sicurezza e tipo di macchine;
strumenti e attrezzature utilizzate.
3. Per l'elemento di cui al comma 1, lettera b), deve essere previsto che l'offerta ne specifichi la composizione con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti. Le amministrazioni aggiudicatrici considerano inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da atti ufficiali.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara gli elementi di valutazione, con i relativi fattori ponderali di cui all'articolo 3, che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta.
Art. 3. Parametri di ponderazione.
1. I fattori ponderali da assegnare agli elementi di cui all'articolo 2, in rapporto al tipo di servizio richiesto, possono variare nei seguenti limiti e massimi: elemento a): 40-60; elemento b): 40-60.
2. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a 100.
Art. 4. Attribuzione dei punteggi.
1. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico). Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.
2. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali che l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta (progetto tecnico).
3. Ai fini della determinazione del coefficiente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la formula indicata nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 5. Norme finali e transitorie.
1. Gli osservatori territoriali del mercato del lavoro, sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente decreto, trasmettono all'Osservatorio nazionale, ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale dovranno essere evidenziate anche le eventuali anomalie.
2. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Allegato A
(articolo 4)
X = Pi C / PO
ove:
X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.
Pi = Prezzo più basso.
C = Coefficiente (40-60) di cui all'art. 3, comma 1.
PO = Prezzo offerto.
[1] Abrogato dall'art. 358 del