§ 6.3.37 – D.P.C.M. 5 agosto 1997, n. 517.
Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte all'applicazione del decreto legislativo 17 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:05/08/1997
Numero:517


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art 2.  Lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. [...]
Art. 3.  Norma transitoria.


§ 6.3.37 – D.P.C.M. 5 agosto 1997, n. 517. [1]

Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici.

(G.U. 17 marzo 1998, n. 63).

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, gli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatari di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, o che, pure essendo funzionali a detti scopi, riguardano opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui ai suddetti articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

     2. Ai lavori individuati sulla base del criterio di cui alla prima parte del comma precedente ed a quelli indicati al successivo articolo 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre leggi anche regionali, dei regolamenti e delle normative tecniche in materia di lavori pubblici.

 

          Art 2. Lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e come tali esclusi dall'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

     1. Sono assoggettati alle disposizioni in materia di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto i lavori di seguito indicati, a meno che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158:

     a) lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente; demolizioni e sterri;

     b) realizzazione di edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie;

     c) lavori di restauro di edifici e di scavi archeologici;

     d) opere speciali in cemento armato;

     e) impianti tecnologici e speciali relativi ad opere civili nonché fornitura in opera di componenti speciali quali:

     1) impianti igienici, idrosanitari, cucine lavanderie e del gas;

     2) impianti elettrici;

     3) isolamenti termici, acustici e impermeabilizzazioni;

     f) gallerie, costruzioni e pavimentazioni stradali;

     g) lavori relativi ad acquedotti, fognature, impianti di irrigazione e di difesa e sistemazioni idrauliche, dighe;

     h) lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.

 

          Art. 3. Norma transitoria.

     1. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06.