Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.3 appalto pubblico di lavori |
Data: | 05/08/1997 |
Numero: | 517 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art 2. Lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. [...] |
Art. 3. Norma transitoria. |
§ 6.3.37 – D.P.C.M. 5 agosto 1997, n. 517. [1]
Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici.
(G.U. 17 marzo 1998, n. 63).
Art. 1. Oggetto.
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del
2. Ai lavori individuati sulla base del criterio di cui alla prima parte del comma precedente ed a quelli indicati al successivo articolo 2 si applicano le disposizioni di cui alla
Art 2. Lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6 del
1. Sono assoggettati alle disposizioni in materia di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto i lavori di seguito indicati, a meno che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del
a) lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente; demolizioni e sterri;
b) realizzazione di edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie;
c) lavori di restauro di edifici e di scavi archeologici;
d) opere speciali in cemento armato;
e) impianti tecnologici e speciali relativi ad opere civili nonché fornitura in opera di componenti speciali quali:
1) impianti igienici, idrosanitari, cucine lavanderie e del gas;
2) impianti elettrici;
3) isolamenti termici, acustici e impermeabilizzazioni;
f) gallerie, costruzioni e pavimentazioni stradali;
g) lavori relativi ad acquedotti, fognature, impianti di irrigazione e di difesa e sistemazioni idrauliche, dighe;
h) lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.
Art. 3. Norma transitoria.
1. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
[1] Abrogato dall'art. 256 del