§ 6.3.25 – D.P.R. 10 maggio 1982, n. 487.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/669 relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:10/05/1982
Numero:487


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è modificato come segue
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 6.3.25 – D.P.R. 10 maggio 1982, n. 487.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/669 relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici.

(G.U. 31 luglio 1982, n. 209).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è modificato come segue:

     "La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore ad 1.000.000 di unità di conto europee, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome e dagli enti pubblici.

     Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al precedente comma, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.