Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.3 appalto pubblico di lavori |
Data: | 10/05/1982 |
Numero: | 487 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è modificato come segue |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 6.3.25 – D.P.R. 10 maggio 1982, n. 487.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/669 relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici.
(G.U. 31 luglio 1982, n. 209).
Il primo comma dell'art. 1 della
"La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore ad 1.000.000 di unità di conto europee, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome e dagli enti pubblici.
Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al precedente comma, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.