Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 30/09/2005 |
Numero: | 225 |
Sommario |
Art. 1. Imballaggi per le vendite al dettaglio |
Art. 2. Informazioni sulla categoria di olio |
Art. 3. Designazione dell'origine |
Art. 4. Altre indicazioni facoltative |
Art. 5. Identificazione delle partite |
Art. 6. Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi |
Art. 7. Diffida |
Art. 8. Irrogazione delle sanzioni |
§ 69.4.49 - D.Lgs. 30 settembre 2005, n. 225. [1]
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.
(G.U. 3 novembre 2005, n. 256)
Art. 1. Imballaggi per le vendite al dettaglio
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga per vendere o venda gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del
a) da cento euro a seicento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto di capacità superiore a quelle massime consentite;
b) da ottocento euro a quattromilaottocento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto non provvisti di un sistema di chiusura che perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione.
Art. 2. Informazioni sulla categoria di olio
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi etichette non conformi per quanto concerne le informazioni previste per ogni categoria di olio di cui all'articolo 3 del
Art. 3. Designazione dell'origine
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi la designazione di origine prevista dall'articolo 4 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di condizionamento riconosciute a cui è stato rilasciato il codice identificativo alfanumerico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute, che non detengono il registro di carico e scarico previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro e alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute che provvedono, oltre i tempi previsti dalle vigenti disposizioni, all'annotazione nel registro di cui al comma 3, dei movimenti degli oli di cui intendono dichiarare l'origine, ma comunque entro 15 giorni lavorativi successivi a quelli in cui si sono verificati i movimenti, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. Se non viene effettuata l'annotazione o se la stessa è inesatta, incompleta o non veritiera si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro oltre alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute che non provvedono all'invio periodico, all'organo di controllo incaricato, dei riepiloghi di cui all'articolo 5 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che utilizzano sugli imballaggi o in etichetta una qualsiasi designazione dell'origine mediante l'indicazione di un nome geografico in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4 del
Art. 4. Altre indicazioni facoltative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni facoltative di cui all'articolo 5 del
Art. 5. Identificazione delle partite
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del
Art. 6. Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tiene la condotta descritta agli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 4 e 6, e agli articoli 4 e 5 con riferimento a quantitativi di olio non superiori a litri cinquanta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a trecento euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tiene la condotta descritta agli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 4 e 6, e agli articoli 4 e 5 con riferimento a quantitativi di olio superiori a trentamila litri è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. In questi casi si applica sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.
[1. L'organo di controllo incaricato, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, ove accerti l'esistenza di violazioni sanabili, nel caso di prima inflazione, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli da 1 a 6, procede a diffidare il contravventore ad adempiere alle prescrizioni previste entro il termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie.]
Art. 8. Irrogazione delle sanzioni
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'irrogazione delle sanzioni previste nel presente decreto legislativo.
[1] Abrogato dall'art. 11 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del