Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.3 reati |
Data: | 05/04/1961 |
Numero: | 322 |
Sommario |
Art. unico. Metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di [...] |
§ 69.3.17 - Legge 5 aprile 1961, n. 322.
Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.
(G.U. 12 maggio 1961, n. 116)
Metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sarà diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, però, non potrà superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000.
E' abrogato l'art. 62 del regio