§ 68.9.6 - D.Lgs.C.P.S. 22 agosto 1947, n. 1052 .
Modificazioni alla competenza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Sardegna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.9 usi civici
Data:22/08/1947
Numero:1052


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni conferite alle giunte di arbitri, ai prefetti ed agli intendenti di finanza dal testo unico approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, ed al regolamento approvato con [...]
Art. 2.      L'art. 35 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è abrogato.
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 68.9.6 - D.Lgs.C.P.S. 22 agosto 1947, n. 1052 [1].

Modificazioni alla competenza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Sardegna.

(G.U. 13 ottobre 1947, n. 235).

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni conferite alle giunte di arbitri, ai prefetti ed agli intendenti di finanza dal testo unico approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, ed al regolamento approvato con regio decreto 25 agosto 1908, n. 548, sono devolute al commissario per la liquidazione degli usi civici della Sardegna, il quale le esercita in conformità della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

     Le decisioni del detto commissario sono soggette alla impugnazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed alla legge 10 luglio 1930, n. 1078.

 

          Art. 2.

     L'art. 35 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è abrogato.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 73.