Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 68. Norme civilistiche |
Capitolo: | 68.7 riservatezza |
Data: | 23/12/2004 |
Numero: | 16 |
§ 68.7.32 - Deliberazione 23 dicembre 2004, n. 16.
Casi di regolarizzazione dei ricorsi.
(G.U. 21 marzo 2005, n. 66)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli articoli 7 e 145 ss. del codice in materia di protezione dei dati personali (
Visto, in particolare, l'art. 148, comma 2, del medesimo codice, il quale prevede che il Garante determini i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso;
Vista la deliberazione adottata il 1° marzo 1999 con la quale il Garante ha individuato alcuni casi di regolarizzazioni dei ricorsi in sede di prima applicazione del
Considerata la necessità di individuare in termini analoghi, alla luce del mutato quadro normativo, le ipotesi nelle quali è possibile regolarizzare i ricorsi che difettano di alcuni degli elementi di cui all'art. 147, commi 1 e 2, del codice;
Riservata un'eventuale, ulteriore individuazione di altri casi di regolarizzazione di carattere generale o in sede di esame di singoli ricorsi, anche in conseguenza delle esperienze che verranno acquisite in fase di ulteriore applicazione della disciplina contenuta nel codice;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
Delibera:
1. La regolarizzazione dei ricorsi presentati al Garante ai sensi degli articoli 145 e seguenti del codice è possibile:
a) quando il ricorso è sottoscritto da persona fisica o giuridica diversa dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure è trasmesso al Garante con corrispondenza diversa dal plico raccomandato o in modo difforme dalle altre modalità indicate nell'art. 147, comma 5;
b) qualora il ricorso difetti di uno o più dei dati identificativi di cui all'art. 147, comma 1, lettera a);
c) qualora manchi l'indicazione della data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del codice o l'indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima (art. 147, comma 1, lettera b);
d) quando il ricorso sia privo di una sottoscrizione autenticata secondo il disposto dell'art. 147, comma 4;
e) quando manchi l'indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda (art. 147, comma 1, lettera c);
f) quando il ricorso non rechi l'indicazione del provvedimento richiesto al Garante (art. 147, comma 1, lettera d);
g) quando manchi l'indicazione del domicilio eletto ai fini del procedimento (art. 147, comma 1, lettera e);
h) qualora al ricorso non risultino allegate l'eventuale procura o la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del codice;
i) qualora difetti la prova del versamento dei diritti di segreteria (art. 147, comma 2, lettera c) o risulti imprecisa o incompleta la documentazione attestante che l'interessato si trova nelle condizioni previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.