Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 68. Norme civilistiche |
Capitolo: | 68.7 riservatezza |
Data: | 08/05/1998 |
Numero: | 135 |
Sommario |
Art. 1. Disposizione transitoria |
Art. 2. Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 68.7.8 - D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 135.
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici.
(G.U. 9 maggio 1998, n. 106)
Art. 1. Disposizione transitoria [1]
[1. Nell'articolo 41, comma 5, della
Art. 2. Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
1. Dopo l'articolo 12 del
"Art. 12 bis (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto).
1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'articolo 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della
2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui all'articolo 10 della
Art. 3. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 183 del