§ 68.5.7 - Legge 24 febbraio 1953, n. 90.
Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.5 proprietà e diritti reali
Data:24/02/1953
Numero:90


Sommario
Art. 1.      Le rendite vitalizie in denaro costituite sino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimenti di immobili con atto tra vivi o a causa di morte sono rivalutate di sedici volte, a richiesta dei [...]
Art. 2.      Si fa luogo alla rivalutazione a condizione che gli immobili o le sostanze ereditarie, oggetto della rendita vitalizia, non siano stati venduti dal debitore della rendita stessa prima del 1° [...]
Art. 3.      Gli aumenti di cui all'art. 1 assorbono ogni altro aumento che sia stato eventualmente concordato fra le parti e sono dovuti a decorrere dalla prima scadenza successiva alla richiesta dei [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 68.5.7 - Legge 24 febbraio 1953, n. 90. [1]

Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro.

(G.U. 16 marzo 1953, n. 63)

 

     Art. 1.

     Le rendite vitalizie in denaro costituite sino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimenti di immobili con atto tra vivi o a causa di morte sono rivalutate di sedici volte, a richiesta dei beneficiari, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Si fa luogo alla rivalutazione a condizione che gli immobili o le sostanze ereditarie, oggetto della rendita vitalizia, non siano stati venduti dal debitore della rendita stessa prima del 1° gennaio 1946.

     Nel caso di vendita parziale di tali beni, la rivalutazione ha luogo in proporzione dei beni rimasti in proprietà del debitore della rendita.

 

          Art. 3.

     Gli aumenti di cui all'art. 1 assorbono ogni altro aumento che sia stato eventualmente concordato fra le parti e sono dovuti a decorrere dalla prima scadenza successiva alla richiesta dei beneficiari.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.