§ 68.4.1 - Legge 2 febbraio 1955, n. 80.
Riapertura del termine di decadenza di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, relativa a disposizioni in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.4 prescrizione e decadenza
Data:02/02/1955
Numero:80


Sommario
Art. unico.      Il termine utile di un anno (7 giugno 1950) previsto dall'art. 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, per la richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale di iscrizione [...]


§ 68.4.1 - Legge 2 febbraio 1955, n. 80. [1]

Riapertura del termine di decadenza di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, relativa a disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

(G.U. 23 marzo 1955, n. 67)

 

     Art. unico.

     Il termine utile di un anno (7 giugno 1950) previsto dall'art. 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, per la richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza da parte di ex agenti già addetti ai servizi di trasporto in concessione, iscritti a Casse speciali, viene prorogato ad un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.