Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 68. Norme civilistiche |
Capitolo: | 68.1 arbitrato e conciliazione |
Data: | 06/07/2011 |
Numero: | 145 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 68.1.17 - D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
(G.U. 25 agosto 2011, n. 197)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto l'articolo 16 del
Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche agli articoli 3 e 17 del
1. All'articolo 3, comma 2, del
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».
2. All'articolo 17, comma 2, del
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4, comma 3, del
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonchè la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;».
Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del
1. All'articolo 7, comma 5, del
a) «d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;»;
b) «e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.».
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del
1. All'articolo 8 del
Art. 5. Modifiche all'articolo 16 del
1. All'articolo 16 del
a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»;
b) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma»;
c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.»;
e) al comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;
f) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: «14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.».
Art. 6. Modifiche all'articolo 20 del
1. All'articolo 20 del
a) al comma 1, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;
b) al comma 2, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;
c) al comma 3, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;
d) al comma 4, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 297