Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 27/03/1992 |
Numero: | 328 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli uffici marittimi di: Agropoli, Alassio, Caorle, Cetraro, Civitanova Marche, Fano, Gioia Tauro, Giulianova, Golfo Aranci, Maratea, Monopoli, Otranto, Palinuro, [...] |
Art. 2. 1. I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'art. 1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, sono quelli individuati nelle rispettive [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 67.4.208 – D.P.R. 27 marzo 1992, n. 328.
Regolamento recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, nonchè elevazione di alcuni uffici marittimi minori ad uffici circondariali marittimi.
(G.U. 6 luglio 1992, n. 157).
1. Gli uffici marittimi di: Agropoli, Alassio, Caorle, Cetraro, Civitanova Marche, Fano, Gioia Tauro, Giulianova, Golfo Aranci, Maratea, Monopoli, Otranto, Palinuro, Porticello, Porto Garibaldi, Pozzallo, Sciacca, Sibari, Terracina, Vasto e Vieste, sono elevati ad uffici circondariali marittimi e assumono la corrispondente denominazione.
1. I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'art. 1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, sono quelli individuati nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabelle
(Omissis)