§ 67.4.164 – L. 14 agosto 1982, n. 600.
Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:14/08/1982
Numero:600


Sommario
Art. 1.  Ammissione al contributo.
Art. 2.  Misura del contributo.
Art. 3.  Liquidazione del contributo.
Art. 4.  Esclusione dai benefici.
Art. 5.  Contributo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 720.
Art. 6.  Norme fiscali.
Art. 7.  Contributo alle unità lagunari.
Art. 8.  Norme applicative.
Art. 9.  Efficacia.
Art. 10.  Oneri finanziari.
Art. 11.  Copertura finanziaria.


§ 67.4.164 – L. 14 agosto 1982, n. 600.

Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità.

(G.U. 25 agosto 1982, n. 233).

 

     Art. 1. Ammissione al contributo. [1]

     Al fine di favorire il rinnovamento della flotta mercantile, alle imprese che vendono per demolizione o che fanno demolire per proprio conto, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione, abbinando a detta operazione la costruzione di nuove unità, possono essere concessi i benefici previsti dal primo comma del successivo art. 2.

     Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate debbono demolire un tonnellaggio di stazza lorda compensata pari o superiore al doppio del tonnellaggio, calcolato anch'esso in tonnellate di stazza lorda compensata, del naviglio di nuova costruzione da commettere o da acquistare, entro il 31 dicembre 1986, presso un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, sempre che le nuove costruzioni siano:

     a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonché per le unità a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;

     b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore, nonché draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;

     c) galleggianti e costruzioni d'interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unità per ricerche nonché per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate.

     Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonché le unità abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.

     Alle imprese che fanno effettuare lavori di trasformazione in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, di navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole di cui all'art. 146 del codice della navigazione, possono essere concessi i benefici previsti dal secondo comma dell'art. 2 della presente legge, sempreché le imprese interessate stipulino i relativi contratti entro il 30 giugno 1986.

     Sono escluse dai benefici di cui al secondo comma dell'art. 2 le trasformazioni effettuate per conto dello Stato, quelle effettuate su navi abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, quelle su unità da diporto, nonché su navi che non siano in possesso, dopo l'effettuazione dei lavori, della più alta classe del Registro italiano navale.

     Le navi o i galleggianti per la cui costruzione o per la cui trasformazione vengono erogati i benefici previsti dall'art. 2 della presente legge, devono essere iscritti nelle matricole o nei registri nazionali.

     In caso di cancellazione per vendita all'estero di unità costruite o trasformate, intervenuta, per le prime, entro i cinque anni dalla data di iscrizione e, per le seconde, entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite più gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.

     Ai fini della concessione dei benefici previsti dal primo comma dell'art. 2 della presente legge, la perdita del naviglio a seguito di naufragio, incendio o altra causa accidentale, purché avvenuta in data non antecedente al 1° gennaio 1984, è equiparata alla volontaria demolizione.

 

          Art. 2. Misura del contributo. [2]

     Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata del naviglio da demolire può essere concesso un contributo di L. 50.000. Detto contributo è elevato fino a L. 100.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore età della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati con le norme da emanarsi ai sensi dell'art. 8 della presente legge; con tali norme sarà parimenti fissata la definizione convenzionale di tonnellata di stazza lorda compensata, ai fini dell'applicazione della presente legge. In ogni caso il contributo è riferito ad un tonnellaggio di stazza lorda compensata da demolire doppio di quello da costruire.

     Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata della unità da trasformare può essere concesso un contributo di L. 25.000; detto contributo è elevato a L. 50.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore età della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati dalle norme, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 della presente legge. Il contributo non può in ogni caso risultare superiore al 6 per cento del prezzo dei lavori di trasformazione ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 3. Liquidazione del contributo. [3]

     Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa della unità da costruire o di prima vendita dell'unità da acquistare.

     A pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dall'inizio della costruzione del nuovo naviglio o dal contratto di prima vendita, gli interessati devono definire il piano di demolizione presentando gli estratti matricolari delle navi da demolire e i relativi certificati di stazza [4] .

     L'ultimazione dei lavori di costruzione deve avvenire entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del loro inizio. Tale termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale.

     In corrispondenza del 25, del 50, del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori della nuova costruzione navale e dei correlati lavori di demolizione possono essere corrisposti tre anticipi, ciascuno uguale al 25 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione.

     Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge, devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa dei lavori di trasformazione, ovvero, in mancanza, da copia degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere, o copia delle fatture di spesa.

     I lavori di trasformazione devono avere inizio entro il 30 giugno 1986 e devono essere completati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 18 mesi dalla data del loro inizio. Tale ultimo termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della trasformazione.

     L'ammissione ai benefici è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.

     I documenti per la liquidazione finale del contributo di cui al primo comma dell'art. 2, nonché quelli per la liquidazione del contributo di cui al secondo comma dello stesso articolo, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di trasformazione.

 

          Art. 4. Esclusione dai benefici. [5]

     E' esclusa dai benefici di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge la demolizione di:

     1) navi da carico secco o miste di età superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di età superiore a 15 anni;

     2) navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;

     3) navi fluviali e lacuali;

     4) navi di proprietà dello Stato;

     5) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore.

 

          Art. 5. Contributo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 720.

     Gli stanziamenti previsti dal successivo art. 10 possono essere utilizzati anche per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 720.

 

          Art. 6. Norme fiscali.

     Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

 

          Art. 7. Contributo alle unità lagunari. [6]

 

          Art. 8. Norme applicative.

     Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.

     La commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed è così composta:

     dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

     da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;

     da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

     da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

     da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

     da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     da un rappresentante del Ministero della difesa.

     Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

     Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.

     Con decreto del Ministro della marina mercantile sarà fissata una ulteriore tabella di conversione da tonnellate di stazza lorda in tonnellate di stazza lorda compensata che tenga conto della Convenzione di Londra del 28 giugno 1969, ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958 [7].

 

          Art. 9. Efficacia.

     La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1982.

 

          Art. 10. Oneri finanziari.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, nel biennio 1982-83, la spesa complessiva di 50.000 milioni di lire, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

     La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 10.000 milioni.

 

          Art. 11. Copertura finanziaria.

     All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 10.000 milioni la voce "Fondo investimenti e occupazione".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo modificato dalla L. 26 luglio 1984, n. 396 e ora così sostituito dall'art. 18 della L. 11 dicembre 1984, n. 848.

[2] Articolo modificato dalla L. 26 luglio 1984, n. 396 e ora così sostituito dall'art. 19 della L. 11 dicembre 1984, n. 848.

[3] Articolo modificato dalla L. 26 luglio 1984, n. 396 e ora così sostituito dall'art. 20 della L. 11 dicembre 1984, n. 848.

[4] Comma così modificato dall'art. 16 della L. 5 dicembre 1986, n. 856.

[5] Articolo modificato dalla L. 26 luglio 1984, n. 396 e ora così sostituito dall'art. 21 della L. 11 dicembre 1984, n. 848.

[6] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 11 dicembre 1984, n. 848.

[7] Comma aggiunto dall'art. 22 della L. 11 dicembre 1984, n. 848.