Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 08/04/1976 |
Numero: | 215 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, è sostituito dal seguente: |
§ 67.4.13E - Legge 8 aprile 1976, n. 215.
Modifica dell'art. 1 della legge 4 marzo 1963 n. 388, contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera.
(G.U. 14 maggio 1976, n. 127)
L'art. 1 della
"Il Governo ha facoltà, nei confronti dei Paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure pregiudizievoli per la marina mercantile italiana - quali riserve di traffico, concorrenza non commerciale, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera - di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi o su navi che, pur non battendo la bandiera di detti Paesi, usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle suddette misure".