§ 67.4.13E - Legge 8 aprile 1976, n. 215.
Modifica dell'art. 1 della legge 4 marzo 1963 n. 388, contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:08/04/1976
Numero:215


Sommario
Art. unico.      L'art. 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, è sostituito dal seguente:


§ 67.4.13E - Legge 8 aprile 1976, n. 215.

Modifica dell'art. 1 della legge 4 marzo 1963 n. 388, contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera.

(G.U. 14 maggio 1976, n. 127)

 

     Art. unico.

     L'art. 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, è sostituito dal seguente:

     "Il Governo ha facoltà, nei confronti dei Paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure pregiudizievoli per la marina mercantile italiana - quali riserve di traffico, concorrenza non commerciale, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera - di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi o su navi che, pur non battendo la bandiera di detti Paesi, usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle suddette misure".